Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19261/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, succeduta a RAGIONE_SOCIALE (cancellata dal registro delle imprese), rappresentata e difesa dall’a AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-controricorrente e
ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Venezia n. 776 del 5/4/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
CONSIDERATO CHE
–NOME COGNOME, commercialista, agiva in INDIRIZZO monitoria avanti al Tribunale di Venezia per ottenere il pagamento di una somma asseritamente dovuta per attività di consulenza;
-la RAGIONE_SOCIALE opponeva tempestivamente il decreto monitorio n. 736/2016;
-il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 312 del 17 febbraio 2020, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite tra le parti;
-l a Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 776 del 5 aprile 2022, rigettava le impugnazioni, confermava integralmente la sentenza di primo grado;
-avverso la predetta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
–NOME COGNOME resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo;
-in prossimità dell’adunanza camerale del 30/9/2025 la RAGIONE_SOCIALE, succeduta a RAGIONE_SOCIALE in quanto socia della società estinta, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione e chiedeva di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, mentre NOME COGNOME dichiarava di aver accettato la predetta rinuncia, di rinunciare al controricorso e al ricorso incidentale e a sua volta domandava la compensazione dei costi del giudizio;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
-ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia;
-non si deve pronunciare sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. e, comunque, tenuto conto della concorde richiesta delle parti;
p. q. m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME