Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24898 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 41-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 41/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER ADA COGNOME;
– resistenti con mandato –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n.121/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 254/2015 + 1; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza 2.6.17 la corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza RAGIONE_SOCIALE‘11.5.15 del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva annullato l’avviso di addebito in atti con il quale era stato richiesto al contribuente in epigrafe il pagamento dei contributi per la gestione commercianti per gli anni dal 1997 al 2002, oltre somme aggiuntive e sanzioni, somme richieste già con cartella esattoriale notificata in precedenza.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE per un motivo; il contribuente restava intimato; Inps depositava procura.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
In data 18.4.24 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia. Nulla per spese, non essendo stata svolta difesa dalla parte costituita.
PQM dichiara estinto il giudizio Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16