Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
R.G.N. 22856/23
C.C. 29/5/2024
Regolamento di competenza -Litispendenza
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo liquidatore pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , e RAGIONE_SOCIALE (FEI: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentate e difese, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrenti –
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Lucca cron. n. 1065/2023, pubblicata il 13 ottobre 2023, notificata a mezzo PEC il 27 ottobre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
visti l’atto di rinuncia al regolamento di competenza del 28 marzo 2024, cui ha fatto seguito l’accettazione della rinuncia a cura delle controricorrenti del 5 aprile 2024;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, con la dichiarazione della litispendenza.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione del 30 aprile 2018, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE convenivano, davanti al Tribunale di Lucca, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare la natura simulata del contratto di affitto di azienda intercorso tra RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE e l’esistenza del contratto di cessione di azienda intercorso tra le
stesse parti, con la conseguente affermazione della responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE per i debiti dedotti in lite, con la condanna della stessa, in solido con COGNOME NOME e COGNOME NOME, al pagamento delle somme dovute in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE; B) in via subordinata, condannare al risarcimento dei danni per abuso del diritto, per aver causato lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE, in solido, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME; C) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità di COGNOME NOME, quale ex amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità patrimoniale della società, con la condanna, se del caso in solido con RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, al pagamento delle somme indicate, in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Si costituivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali resistevano alle domande avversarie.
NOME eccepiva la litispendenza con altro giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALEnze.
Quindi, il Tribunale adito, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava la sollevata eccezione di litispendenza e decideva nel merito la causa.
2. -Avverso la sentenza di rigetto dell’eccezione di litispendenza ha proposto istanza per regolamento facoltativo di competenza, articolata in due motivi, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Hanno resistito, con memoria difensiva, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE
-Quindi, con gli atti evocati in epigrafe, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e le controricorrenti vi hanno aderito.
Il Pubblico Ministero ha presentato memoria, con cui ha richiesto l’accoglimento del regolamento facoltativo di competenza, con la dichiarazione della litispendenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., la nullità della sentenza con riferimento all’eccezione ex art. 39 c.p.c., per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di litispendenza con motivazione insussistente o comunque contraddittoria e illogica e con omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, nonché con violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
-Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., l’erroneità della sentenza, con violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di litispendenza, nonostante l’identità delle cause pendenti, una in primo grado e l’altra dinanzi al giudice dell’impugnazione, vertenti tra le stesse parti e i cui petita e causae petendi erano omologhi.
3. -Sennonché, come anzidetto, con atto del 28 marzo 2024, la ricorrente ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 5 aprile 2024, le controricorrenti hanno accettato la rinuncia.
Entrambi gli atti sono stati depositati in via telematica.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda