Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36577 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36577 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 28148/21 proposto da:
-) AVV_NOTAIO , difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Oggetto:
estinzione
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE di Sora, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino 31 agosto 2021 n. 1165; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, essendo creditore di NOME COGNOME, iniziò l ‘ esecuzione forzata pignorando un credito vantato da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Sora.
All ‘ esito della procedura il giudice dell ‘ esecuzione con ordinanza del 13 marzo 2018 assegnò a NOME COGNOME la somma di circa 24.000 euro, pari all ‘ importo stanziato dal RAGIONE_SOCIALE Sora per adempiere le proprie obbligazioni nei confronti di NOME COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sora propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza di assegnazione.
A fondamento dell ‘ opposizione dedusse:
-) che l ‘ ordinanza era stata illegittimamente emessa, in presenza di una dichiarazione di quantità negativa da parte del RAGIONE_SOCIALE di Sora;
-) che il credito assegnato non era né certo, né liquido, né esigibile;
-) che avendo NOME COGNOME svolto attività professionale in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sora, e non essendo tale attività esaurita (ma anzi essendone contestata l ‘ utilità), l ‘ amministrazione comunale non era in grado di stabilire ‘ se e in quale misura ‘ fossero ancora dovuti compensi al professionista.
Con sentenza 31 agosto 2021 n. 1165 il Tribunale di Cassino accolse l ‘ opposizione e revocò l ‘ ordinanza di assegnazione.
Il Tribunale ritenne che, poiché il RAGIONE_SOCIALE di Sora aveva revocato nelle more del giudizio l ‘ incarico professionale conferito a NOME COGNOME e poiché era contestata la corretta esecuzione della prestazione professionale da parte di quest ‘ ultimo, il RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi debitore di NOME COGNOME.
La sentenza di merito è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su sei motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di Sora ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria 30.5.2023 n. 15134 questa Corte ordinò al ricorrente l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Con atto depositato l ‘ 11.10.2.023 il ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite, di avere vanamente cercato con l ‘ amministrazione comunale un accordo per far dichiarare estinto il presente giudizio, nonché, infine, che in ogni caso non ha interesse alla coltivazione del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE di Sora ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La mancata esecuzione dell ‘ ordine di integrazione del contraddittorio è circostanza pregiudiziale ex art. 276, comma secondo, c.p.c., di per sé sufficiente a dichiarare l ‘ estinzione del giudizio, ed assorbente rispetto alla manifestata volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso.
Il dipanarsi della vicenda processuale, come pure la non contestazione da parte dell ‘ amministrazione comunale delle deduzioni svolte dal ricorrente nell ‘ istanza di rinuncia, integrano i presupposti di legge per disporre la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. q. m.
-) dichiara estinto il giudizio di legittimità;
-) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della