Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per ragioni procedurali, la causa si interrompe prima di arrivare a una sentenza sul merito. Una recente decisione della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ci offre un esempio lampante di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza drastica. Il caso in esame dimostra l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali, specialmente nel delicato meccanismo della proposta di definizione del giudizio prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un cittadino contro un ente previdenziale e l’ente di riscossione. A seguito della presentazione del ricorso, la Corte, secondo la procedura, formulava una proposta di definizione del giudizio, comunicandola a tutte le parti coinvolte. Questa proposta, in sostanza, delinea una possibile soluzione rapida della controversia.
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro il quale la parte ricorrente può chiedere che la Corte decida comunque il ricorso. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta.
La Procedura di Definizione e le Conseguenze dell’Inerzia
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è stato introdotto per accelerare i tempi della giustizia in Cassazione. Quando un ricorso appare palesemente inammissibile, improcedibile o infondato (o, al contrario, palesemente fondato), il relatore può formulare una proposta di definizione. Se il ricorrente, dopo aver ricevuto tale proposta, non presenta un’istanza di decisione entro quaranta giorni, la legge presume una rinuncia al ricorso. Questa ‘presunzione di rinuncia’ è il cuore della questione e determina automaticamente l’estinzione del giudizio.
La Decisione della Corte sulla Estinzione del Giudizio
Di fronte al silenzio del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa. Ha constatato il decorso del termine di quaranta giorni senza ricevere alcuna istanza di decisione e, di conseguenza, ha ritenuto il ricorso rinunciato. L’esito è stato, quindi, la dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio di cassazione, come prescritto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
In aggiunta, la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte (l’ente previdenziale), quantificandole in Euro 850,00 per compensi, oltre a un rimborso forfettario del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una stretta interpretazione della legge. La Corte ha semplicemente verificato il verificarsi della condizione prevista dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: la mancata richiesta di decisione entro il termine stabilito. La norma equipara tale inerzia a una rinuncia implicita, non lasciando al giudice margini di discrezionalità. La decisione sulle spese processuali è, a sua volta, una conseguenza diretta dell’estinzione, disciplinata dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., che impone alla Corte di provvedere alla liquidazione delle spese a carico della parte che ha rinunciato.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la diligenza è un dovere imprescindibile per le parti. Ignorare le comunicazioni della Corte o non rispettare i termini perentori ha conseguenze definitive e pregiudizievoli. In questo caso, l’inerzia del ricorrente non solo ha impedito una decisione sul merito delle sue ragioni, ma ha anche comportato una condanna economica per le spese legali avversarie. La lezione è chiara: nel processo, il silenzio non è mai d’oro, ma può costare l’intero giudizio.
Cosa accade se non si risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
Se il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi deve pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta?
Le spese processuali sono a carico della parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione. La Corte provvede a liquidarle in favore della controparte che si è difesa nel procedimento.
La dichiarazione di estinzione del giudizio è una decisione sul merito del ricorso?
No, non è una decisione sul merito. La Corte non valuta se il ricorso era fondato o meno, ma si limita a prendere atto di una causa procedurale che pone fine al processo, equiparabile a una rinuncia.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21270 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21270 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25219/2024 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato in AFRAGOLA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n.1779/2024 depositata il 02/05/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo , in favore dell’INAIL ;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell ‘ INAIL controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24/07/2025