Estinzione del Giudizio per Inerzia: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, i tempi e le procedure sono tutto. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inattività processuale possa portare a conseguenze definitive, come l’estinzione del giudizio. Questo provvedimento sottolinea una regola fondamentale: il silenzio di fronte a una proposta della Corte equivale a una rinuncia. Approfondiamo questo caso per capire le dinamiche e le importanti lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una nota società di trasporti contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La società contestava la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Le controparti nel giudizio erano alcuni ex dipendenti, difesi da un collegio di avvocati.
Seguendo l’iter previsto dalla legge, il caso è stato assegnato a una sezione della Corte per la sua trattazione. In questa fase, è emersa una fase cruciale del procedimento, disciplinata dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Estinzione del Giudizio
Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il giudice relatore ha formulato una proposta di definizione del giudizio, una sorta di valutazione preliminare sull’esito probabile del ricorso, e l’ha comunicata a tutte le parti coinvolte. La legge concede alle parti un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso, qualora non condividano la proposta.
Nel caso specifico, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza per la decisione. Questa inerzia non è passata inosservata e ha attivato un meccanismo procedurale con effetti drastici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una logica giuridica precisa e lineare. Il fondamento normativo è il secondo comma dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che se, dopo la comunicazione della proposta, nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso, quest’ultimo si intende rinunciato. Di conseguenza, il processo si estingue.
La Corte ha semplicemente applicato questa disposizione, rilevando che il termine di quaranta giorni era trascorso invano. L’inattività della società ricorrente è stata interpretata dalla legge come una tacita accettazione della fine del contenzioso, ossia una rinuncia implicita al ricorso. Pertanto, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio.
Inoltre, in base all’articolo 391 del codice di procedura civile, la Corte ha provveduto a regolare le spese processuali. Poiché l’estinzione è stata causata dall’inerzia della parte ricorrente, quest’ultima è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalle controparti. L’importo è stato liquidato in Euro 1.205,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e gli accessori di legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua brevità, è un monito importante per tutti gli operatori del diritto e per le parti in causa. Evidenzia come la gestione delle scadenze processuali, specialmente nel giudizio di Cassazione, sia di cruciale importanza. La mancata risposta a una comunicazione formale della Corte, come la proposta di definizione, non è un atto neutro, ma una scelta con precise e gravi conseguenze legali.
La principale implicazione pratica è che l’inerzia viene sanzionata con la chiusura del processo e l’addebito delle spese. Per la parte ricorrente, ciò significa la perdita definitiva della possibilità di ottenere una riforma della sentenza impugnata e un ulteriore esborso economico. La decisione riafferma la centralità del principio di diligenza processuale e l’importanza di una comunicazione attiva e tempestiva con l’organo giudicante.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro i termini previsti dalla Cassazione?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il processo.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è il termine legale per chiedere la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta di definizione?
Il termine, come specificato nel provvedimento, è di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta da parte della cancelleria della Corte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19464 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19464 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25284/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in MILANO INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.275/2024 depositata il 23/05/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025