Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26147 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3173/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentate e difese da ll’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
nonché contro
SPINOLA DI NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, SPINOLA DI NOMECOGNOME SPINOLA DI NOMECOGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 732/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 732 del 2021 con cui, nel contraddittorio di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e di NOME COGNOME NOME, nonché di NOME COGNOME e per essa, deceduta nel 2019, degli eredi -le parti già menzionate e COGNOME Giove NOME, COGNOME di Giove NOME e COGNOME di NOME-, era stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Macerata reiettiva della domanda originaria di usucapione dell’Archivio Antici COGNOME;
NOME Carissimo NOME e NOME Carissimo NOME resistevano con controricorso;
NOME NOME resisteva con controricorso;
NOME COGNOME NOME, Spinola di Giove NOME, Spinola di Giove NOME e Spinola di Giove NOME rimanevano intimati;
il ricorrente, con atto del 30 luglio 2025, documentando l’intervenuto accordo tra tutte le parti del giudizio in ordine alla proprietà dell’Archivio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
6.in ragione di ciò che precede, dovendo intendersi l’istanza del ricorrente come rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.391 c.c.;
le spese sono compensate;
7. non vi è luogo ad applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, posto che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio (tra molte, Cass. n. 25485 del 12/10/2018);
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME