Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5126/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO
187, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2450/2021 depositata il 27/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dalla Consigliera NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2450/2021, pubblicata il 27/7/2021 nell’ambito di un contenzioso promosso da alcuni operatori, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che svolgevano la propria attività, servizi di assistenza al settore merci con particolare riferimento alle operRAGIONE_SOCIALE doganali, anche in aeroporto, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, società autorizzata a realizzare gestire gli aeroporti privati di Milano Malpensa e Linate e ad assicurare l’efficienza degli impianti e degli apparati dell’aeroporto nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti ivi presenti, attività svolta sotto la vigilanza dell’RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire accertare che le tariffe applicate loro da RAGIONE_SOCIALE erano più elevate di quelle individuate dall’RAGIONE_SOCIALE nel 2007 e di quelle stabilite nel Contratto di Programma del 2012 intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, configurandosi un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, un abuso di dipendenza economica, un’ingiustificata discriminazione tra operatori e, infine, una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a RAGIONE_SOCIALE
ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno -ha parzialmente confermato la decisione dl Tribunale, con la quale, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento delle domande attoree, aveva affermato l’applicabilità alla presente fattispecie della normativa nazionale e comunitaria sull’ h andling , in particolare il D. Lgs. 18/99 e la direttiva CE/96/67, ritenuto imputabile a RAGIONE_SOCIALE un abuso di posizione dominante, affermato la nullità parziale per contrarietà a norme imperative delle clausole contrattuali relative alla determinazione del corrispettivo da sostituire, ex art.1419, comma 2, e 1339 c.c., con quelli indicati da RAGIONE_SOCIALE e poi dal Contratto di Programma e condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalle attrici.
In particolare, i giudici di appello hanno unicamente accolto le doglianze di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’erroneità della qualificazione dell’abuso di posizione dominante, ricondotte esclusivamente ad una responsabilità extracontrattuale da contatto social qualificato, riformando la sentenza in punto di nullità delle tariffe e di condanna alla restituzione.
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 24/2/2022, affidato a cinque motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (che resistono con controricorso e notifica a RAGIONE_SOCIALE, il 28/2/2022, di ricorso incidentale autonomo in sette motivi). La ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale delle controparti.
Con ordinanza n. 30589/2023, la causa, dall’udienza del 27/9/2023, a fronte di istanza con la quale le parti congiuntamente chiedevano il rinvio dell’adunanza per la pendenza di trattative
volte alla definizione del contenzioso pendente tra le stesse, veniva rinviata a n uovo ruolo e poi trattata all’adunanza camerale del 10/4/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Prima dell’adunanza camerale sono stati depositati, tra il 19/2/24 il 22/3/24, separati atti di rinuncia reciproci da parte di Sea ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , con reciproche accettRAGIONE_SOCIALE delle rinunce, a spese compensate, sottoscritti dai legali rappresentanti o procuratori e procuratori speciali abilitati e dai difensori, e sono state depositate distinte istanze di estinzione parziale del giudizio, in riferimento alle diverse posizioni.
Di conseguenza, preso atto delle rinunce ai ricorsi, principale ed incidentale, va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnRAGIONE_SOCIALE, la ” ratio ” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnRAGIONE_SOCIALE dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015; Cass. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle parti ricorrenti, principali ed incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.