Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19359 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19359 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27152/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 2607/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, anche a fronte d ell’istanza di parte ricorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all’Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra risultata vittoriosa (Cass. n. 8388/2017; Cass n. 25653/2020; Cass. n. 23840/2024).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025