Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se Non si Risponde alla Proposta del Relatore?
Il processo di Cassazione presenta delle procedure specifiche volte a velocizzare la definizione delle controversie. Una di queste è regolata dall’art. 380-bis c.p.c., che prevede una proposta di definizione da parte del relatore. Ma cosa accade se la parte ricorrente rimane in silenzio? Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze, portando a una declaratoria di estinzione del giudizio e fornendo importanti precisazioni sulla condanna alle spese, anche in presenza di gratuito patrocinio.
Il Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia tra un lavoratore e una nota società di servizi. Soccombente nel giudizio di secondo grado, il lavoratore decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale.
Una volta incardinato il giudizio di legittimità, veniva formulata e comunicata alle parti una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Tale strumento consente di accelerare l’iter processuale quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile.
La Procedura Semplificata e l’Estinzione del Giudizio
La normativa prevede che, una volta ricevuta la comunicazione della proposta, la parte ricorrente abbia un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere la decisione del ricorso. Il silenzio o l’inerzia del ricorrente in questa fase ha un significato giuridico preciso: equivale a una rinuncia al ricorso.
Nel caso di specie, il lavoratore non ha presentato alcuna istanza di decisione entro il termine stabilito. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha applicato la presunzione di legge, considerando il ricorso come rinunciato e ha provveduto a dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
La Condanna alle Spese e il Ruolo del Gratuito Patrocinio
Una delle questioni più interessanti affrontate dal decreto riguarda la regolamentazione delle spese processuali. Anche in caso di estinzione, infatti, si applica il criterio della soccombenza virtuale, dettato dall’art. 91 c.p.c. La parte che ha dato causa all’estinzione (il ricorrente) è tenuta a rifondere le spese alla controparte.
La particolarità del caso risiedeva nel fatto che il lavoratore era stato ammesso al gratuito patrocinio. Tuttavia, la Corte ha chiarito un punto fondamentale, richiamando consolidata giurisprudenza: il patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte ammessa dalla condanna al pagamento delle spese legali in favore della controparte vittoriosa. Come specificato dall’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il beneficio copre le spese per la difesa tecnica e gli oneri processuali verso lo Stato, ma non si estende alle somme dovute alla parte avversaria in caso di sconfitta.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su una stretta applicazione delle norme procedurali. Il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per chiedere la fissazione dell’udienza è interpretato dalla legge come una rinuncia implicita all’impugnazione. Questa rinuncia determina automaticamente l’estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: il gratuito patrocinio è un istituto di garanzia del diritto di difesa per i non abbienti, ma non annulla il rischio economico del processo. La sconfitta, anche se virtuale come nel caso di estinzione, comporta l’obbligo di rifondere le spese alla parte vincitrice, e il patrocinio statale non può accollarsi questo onere.
Conclusioni
Il decreto in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea l’importanza di rispettare scrupolosamente le scadenze procedurali nel giudizio di Cassazione, poiché l’inerzia può avere conseguenze definitive come l’estinzione del giudizio. In secondo luogo, chiarisce in modo inequivocabile i limiti del gratuito patrocinio: sebbene fondamentale per garantire l’accesso alla giustizia, non elimina il principio della soccombenza. La parte ammessa al beneficio che perde la causa è comunque tenuta a pagare le spese legali della controparte.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione del giudizio?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese processuali alla controparte in base al principio della soccombenza.
Il gratuito patrocinio copre le spese che la parte ammessa deve pagare alla controparte vittoriosa?
No, il decreto chiarisce, sulla base di consolidata giurisprudenza, che il beneficio del gratuito patrocinio non si estende alla copertura delle spese legali liquidate in favore della parte avversaria risultata vittoriosa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19359 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19359 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27152/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2607/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, anche a fronte d ell’istanza di parte ricorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all’Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra risultata vittoriosa (Cass. n. 8388/2017; Cass n. 25653/2020; Cass. n. 23840/2024).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025