Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11283 R.G. anno 2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE);
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
intimata avverso la SENTENZA n. 1999/2020 emessa da CORTE D’APPELLO
FIRENZE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME ha spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata il 10 giugno 2017, che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso appellante. In forza del provvedimento monitorio al predetto NOME era stato intimato il pagamento della complessiva somma di 24.357,70, importo, questo, che ricomprendeva il saldo passivo di un conto corrente e il debito per il rimborso di un mutuo chirografario: tali esposizioni facevano capo a Malta RAGIONE_SOCIALE, che aveva intrattenuto i rapporti bancari con Banco di Desio e della NOMEnza; per le obbligazioni contratte dalla società aveva prestato fideiussione NOME.
2 . ─ Il gravame è stato respinto e avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 26 ottobre 2020, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME. L’impugnazione costa di un unico motivo ed è resistita, con controricorso, da RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, per la quale è presente in giudizio RAGIONE_SOCIALE
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il motivo di ricorso, privo di rubrica, è così riassunto dal ricorrente: «Il Giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’impugnazione anche in ordine alla circostanza allegata, per cui il contratto di conto corrente non prevedeva l’apertura di credito in conto, né richieste di affidamento, ritenendo, dunque,
inammissibile il secondo motivo di appello in applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver rinvenuto da parte dell’appellante alcuna deduzione sul piano giuridico né formulazione di alcuna specifica domanda».
– Rileva il Collegio c he il ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380 -bis , comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna.
– Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione