Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12298 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1069/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 2201/2018 depositata il 17/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.in causa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME per reciproci addebiti di violazione di distanze tra costruzioni, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe ha, per quanto interessa, condannato la COGNOME ad arretrare fino a 20 metri dal confine l’ ‘ampliamento e la sopraelevazione’ dalla stessa realizzati relativamente ad un immobile rurale in Tolentino ed ha respinto, per difetto di prova, la domanda di essa ricorrente per ottenere la condanna della COGNOME al ripristino dei luoghi ove sarebbero state illegittimamente realizzate, da parte di quest’ultima, varie opere (‘un muro, un terrapieno non naturale, una strada; una scala di accesso e altre’);
2 NOME COGNOME ricorre per la cassazione di tale sentenza con nove motivi contrastati da NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione e falsa applicazione dei principi sulla competenza dell’autorità giurisdizionale amministrativa e dell’art. 133 lett.f) c.p.c’ per avere la Corte di Appello ritenuto la controversia attratta alla giurisdizione ordinaria laddove invece sarebbe stato corretto ritenere la controversia attratta alla giurisdizione amministrativa;
con il secondo motivo di ricorso viene denunciata ‘errata applicazione dell’art. 873 c.c. in relazione all’art. 4 della l. reg. Marche n.13 del 1990 occorrendo in riferimento alla questione di costituzionalità della disposizione’ dello stesso articolo 4, comma 4, ‘in riferimento agli artt. 117, 3, 24, 42, 97 Cost.’.
Viene dedotto che la Corte di Appello ha errato nel ritenere l’art. 4 della l.Reg. Marche n.13 del 1990 norma integrativa delle
disposizioni dell’art.873 c.c., con conseguente ordine di demolizione dell’opera edificatoria de qua. Viene poi sostenuto che ove dovesse ritenersi l’art. 4 cit. norma integrativa delle disposizioni dell’art. 873 c.c. vi sarebbe il dubbio di legittimità dell’articolo 4, quale norma interferente con l’ordinamento civile ed estranea alla materia di competenza regionale concorrente del ‘governo del territorio’, , rispetto ai parametri costituzionali indicati e in particolare rispetto all’art. 117;
3. con il terzo motivo di ricorso violazione degli art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2931 e 612 c.p.c. per avere la Corte di Appello prescritto l’obbligo di demolire il manufatto ‘con generico rinvio ad attività che devono essere di esecuzione e delimitate dal contenuto positivo della sentenza’ e per avere la Corte di Appello contraddittoriamente rinviato all’allegato 2 della perizia in atti allo scopo di evidenziare le parti da demolire laddove invece l’allegato era solo una planimetria priva ‘di quote e prospetti’ e, ancora, per avere la Corte di Appello fatto riferimento alla procedura ex art. 612 c.p.c. ‘come momento di determinazione dell’effettiva portata della decisione’;
4. con il quarto motivo di ricorso violazione degli artt. 873 e 2043 c.c. nonché dell’art. 100 c.p.c.
Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe errato a disporre la demolizione del fabbricato malgrado la Corte stessa avesse escluso qualsiasi danno per la proprietà COGNOME posto che anche la demolizione integrava una forma di risarcimento del danno e non, come affermato nella sentenza impugnata, una forma di tutela proprietaria. Viene altresì dedotto che la demolizione interessava anche parti diverse da quelle realizzate in violazione dell’art. 4 della citata legge regionale e per le quali la controparte non aveva mostrato interesse;
5. con il quinto motivo di ricorso viene nuovamente denunciata la violazione dell’ art. 873 c.c., 1 e 4 della l. reg. Marche 13/1990, e 3
d.P.R. 380/2001 per avere la Corte di Appello errato nel disporre la demolizione della nuova opera malgrado si trattasse si opera di ristrutturazione e non di nuova costruzione;
6. con il sesto motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 873 c.c. per avere la Corte di Appello disposto l’arretramento del fabbricato ‘anche in relazione alla impossibilità di arretrare le porzioni di fabbricato ritenute illegittime senza pregiudizio per le parti conformi’. Il motivo è espressamente definito ‘subordinato a quelli principali’;
7. con il settimo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di Appello respinto per difetto di prova la domanda riconvenzionale della ricorrente laddove invece dagli atti emergeva quanto meno un principio di prova in relazione al quale la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre una CTU utile a completare il quadro istruttorio;
8. con l’ottavo motivo di ricorso violazione degli art. 196 c.p.c., per non avere la Corte di Appello accolto l’istanza di rinnovo della CTU, avanzata da essa ricorrente al fine di far emergere la fondatezza della domanda riconvenzionale malgrado che le risposte del CTU nominato fossero state ‘insufficienti, incoerenti, illogiche e lacunose’
9. con il nono motivo di ricorso viene denunciato ‘l’omesso esame di fatti decisivi al fine del decidere con riferimento alla questione della determinazione mai intervenuta dei confini legali fra le proprietà delle parti’ per essersi la Corte di Appello riferita, riguardo ai confini, alla CTU e a testimonianze inidonee, l’una e le altre, a quella esatta determinazione del confine sottesa all’ordine di arretramento;
10. in data 2 aprile 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo. La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata.
11. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna pronuncia sulle spese, stante l’accettazione (v. art. 391 ultimo comma cpc)
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma l’11 aprile 2024.