Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5608/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 257/2023, depositata il 05/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere COGNOME.
Considerato che
su ricorso dell’AVV_NOTAIO il Tribunale di Roma con decreto n. 18062/2019 ingiungeva a NOME COGNOME di corrispondere al primo la somma di €. 62.890,99, oltre gli interessi e le spese della procedura (per complessivi euro 78.997,47), a titolo di compensi professionali per la difesa ricevuta in una serie di giudizi penali;
il 19 marzo 2021 il NOME notificava al COGNOME atto di precetto unitamente al titolo costituito dal detto decreto ingiuntivo, esecutivo;
il COGNOME si opponeva all’atto di precetto;
parte opposta si costituiva;
il 14 aprile 2021 il giudice dell’opposizione sospendeva il titolo;
il Tribunale, con sentenza n.257/2023, dopo aver qualificata la domanda come opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., ravvisava nell’intervenuta sospensione del titolo, per cui era causa, avvenuta con ordinanza del 14.04.21 del Giudice della cognizione, un caso di cessazione della materia del contendere e, alla luce del principio della soccombenza virtuale, facendo proprie le motivazioni espresse dal giudice della cognizione con la richiamata ordinanza 14.04.22, riteneva la tempestività della opposizione e condannava parte opposta alle spese di lite;
avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO;
ha resistito con controricorso il COGNOME;
dei motivi di ricorso è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), poiché per l’odierna adunanza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato atto a firma congiunta con il quale – dopo aver precisato che tra le parti è intervenuto accordo (che ha risolto la controversia e che prevede la rinuncia al ricorso con relativa adesione del controricorrente) – hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese processuali;
va quindi dichiarata l’estinzione della procedura, ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.;
non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive);
la Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio. Così deciso in Roma, in data 18 novembre 2024, nella camera di