Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7164 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7164 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22231 del ruolo generale dell’anno 20 16, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con la quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato congiunto materialmente al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
Oggetto: RAGIONE_SOCIALEAdesione alla rottamazione delle cartelle di pagamento.
per la cassazione del decreto del Tribunale di Rimini, emesso in data 14 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10
gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-emerge dal decreto impugnato che l’agente per la RAGIONE_SOCIALE presentò domanda d’insinuazione tempestiva nello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di euro 2.671.825,00, compresi interessi, compensi e spese, ma ottenne l’ammissione del minore importo di euro 2.372.154,96 in privilegio e di euro 17.188,13 in chirografo;
-l’importo non ammesso corrispondeva a quello oggetto della cartella di pagamento n. 137R137201100008244870000, in relazione alla quale era stata presentata istanza di annullamento, seguita da provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE di sospensione della RAGIONE_SOCIALE, nonché a parte di quello oggetto della cartella n. 137R137201300054530250000, perché già versato, oltre agli interessi, agli aggi, ai diritti di notifica e agli oneri tabellari relativi alla cartella n. 137R20130001912351000, notificata successivamente alla domanda di concordato preventivo con riserva, che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento;
-il Tribunale di Rimini ha poi parzialmente accolto l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dall’agente per la RAGIONE_SOCIALE, limitatamente all’importo per crediti previdenziali oggetto della cartella n. 137R137201100008244870000 , mentre l’ha respinta per il resto, rispettivamente perché ha ritenuto accertati, in base ai risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, i pagamenti degli importi in discussione e ha escluso il carattere concorsuale degli aggi, degli oneri tabellari e delle spese d’insinuazione al passivo, in quanto relativi ad attività compiute dopo la domanda di concordato;
contro questo decreto propone ricorso RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Considerato che:
-va premesso che col ricorso si aggredisce il decreto limitatamente al rigetto del capo di opposizione concernente gli importi non ammessi perché già pagati;
col primo motivo di ricorso , difatti, la ricorrente lamenta la violazione delle norme riguardanti la giurisdizione, sostenendo che, a fronte dell’eccezione di pagamento, il credito avrebbe dovuto essere ammesso con riserva, e col secondo denuncia il conseguente vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale fallimentare, che avrebbe determinato la nullità del decreto emesso;
in relazione alla materia giustiziabile così circoscritta, il RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato e documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la RAGIONE_SOCIALE (cd. ‘rottamazione quater’), impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti, ed entrambe le parti hanno proposto istanza di dichiarazione di estinzione;
al cospetto della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. n. 17915/21; n. 668/24), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. n. 9535/24; n. 668/24, cit.);
il giudizio è estinto.
Per questi motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.