Estinzione del Giudizio: Il Silenzio che Costa il Processo in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra un’ipotesi specifica legata alla procedura accelerata, dimostrando come l’inerzia di una parte possa essere interpretata come una rinuncia tacita al ricorso. Analizziamo questa decisione per comprendere le dinamiche e le conseguenze del silenzio nel processo civile di legittimità.
I Fatti del Caso
Una professionista legale proponeva ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense. Il caso veniva quindi iscritto a ruolo e assegnato per la sua trattazione. In conformità con le norme procedurali, veniva formulata una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e la Rinuncia Tacita
La proposta di definizione anticipata, che suggerisce una rapida chiusura del caso per manifesta infondatezza o inammissibilità, veniva ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 maggio 2025. A partire da quel momento, scattava un termine perentorio di quaranta giorni. Entro questo lasso di tempo, la ricorrente avrebbe dovuto manifestare la propria volontà di proseguire, chiedendo che la Corte si pronunciasse comunque sul ricorso.
Tuttavia, il termine di quaranta giorni è trascorso senza che la parte ricorrente depositasse alcuna istanza per la decisione. Questo silenzio non è processualmente neutro.
Le Motivazioni della Corte sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, nella figura della Prima Presidente, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce una presunzione legale: se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato.
Questa ‘rinuncia tacita’ comporta, come diretta conseguenza, l’applicazione dell’articolo 391 del medesimo codice, che prevede la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre ritenuto di non dover provvedere sulle spese processuali, poiché le parti intimate (il Consiglio dell’Ordine e il Procuratore Generale) non avevano svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione, rendendo superflua una condanna alle spese.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Il decreto in esame è un chiaro monito sull’importanza dei termini processuali e sulle conseguenze dell’inattività. La procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis è volta a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, ma impone un onere di diligenza alla parte ricorrente. Il silenzio, in questo contesto, non è un’assenza di volontà, ma una manifestazione di volontà presunta dalla legge: quella di abbandonare l’impugnazione. Per i professionisti legali, ciò sottolinea la necessità di monitorare attentamente le comunicazioni e di rispondere tempestivamente per evitare una chiusura anticipata e irrevocabile del processo, con conseguente estinzione del giudizio.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione anticipata della Corte di Cassazione?
In base all’art. 380-bis cod. proc. civ., il suo silenzio viene interpretato come una rinuncia al ricorso, e di conseguenza il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è il termine per rispondere a tale proposta?
La parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta per chiedere che la Corte si pronunci sul ricorso.
Nel caso di estinzione per rinuncia tacita, si viene condannati alle spese processuali?
Nel caso specifico, la Corte non ha provveduto sulle spese perché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva. La decisione sulle spese può variare a seconda del comportamento processuale delle altre parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. U Num. 18066 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 03/07/2025
Civile Decr. Sez. U Num. 18066 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
(artt. 380bis e 391 cod. proc. civ.)
LA PRIMA PRESIDENTE
Visti gli atti del procedimento n. 9274-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:
AVV. NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’Avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimati – avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 81/2025, notificata il 2 aprile 2025;
rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 20 maggio 2025;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto , pertanto, che, a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Numero registro generale 9274/2025 Numero sezionale 60/2025 Numero di raccolta generale 18066/2025 Data pubblicazione 03/07/2025
Roma, 3 luglio 2025
La Prima Presidente NOME COGNOME