Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Costa Caro
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono semplici formalità, ma pilastri fondamentali che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, chiarendo le gravi conseguenze dell’inerzia di una parte. L’analisi di questo decreto offre spunti cruciali sull’ estinzione del giudizio per rinuncia tacita, un meccanismo previsto per snellire i procedimenti ma che può rivelarsi una trappola per i litiganti meno diligenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una controversia di diritto del lavoro. Una nota azienda di trasporti aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, che le era sfavorevole nei confronti di due suoi ex dipendenti. Una volta incardinato il giudizio di legittimità, è stata attivata la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e l’Inerzia della Parte Ricorrente
In conformità con l’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha formulato una proposta di definizione del giudizio, ritenendo probabilmente il ricorso manifestamente infondato o inammissibile. Tale proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti del processo, inclusa la società ricorrente. A partire da quella comunicazione, la legge concede un termine perentorio di quaranta giorni alla parte ricorrente per presentare un’istanza di decisione, manifestando così la volontà di proseguire con il giudizio nonostante la proposta sfavorevole.
Nel caso di specie, la società di trasporti ha lasciato decorrere inutilmente questo termine. Nessuna richiesta di decisione è pervenuta alla Corte, un silenzio che, dal punto di vista procedurale, ha un significato ben preciso e conseguenze irrevocabili.
Le Conseguenze dell’Inerzia e l’Estinzione del Giudizio
Il secondo comma dell’articolo 380-bis c.p.c. stabilisce una presunzione legale: se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione sul ricorso entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Questa ‘rinuncia tacita’ non è una mera ipotesi, ma un effetto giuridico automatico che conduce direttamente all’ estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha semplicemente preso atto della situazione procedurale. I giudici hanno verificato che:
1. La proposta di definizione era stata regolarmente comunicata.
2. Il termine di quaranta giorni era trascorso senza che la parte ricorrente depositasse alcuna istanza per la decisione del ricorso.
Di conseguenza, applicando la chiara dizione dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato. A questa constatazione segue, come passaggio obbligato, l’applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione. Con l’estinzione, il processo si chiude definitivamente e la sentenza impugnata diventa definitiva. La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali, condannando, come di prassi, la parte ricorrente (la cui inerzia ha causato l’estinzione) al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto, pur nella sua brevità, è un monito fondamentale per avvocati e parti processuali. Sottolinea come, nel giudizio di Cassazione, l’inerzia non sia mai una strategia neutrale. La procedura ex art. 380-bis c.p.c. è pensata per accelerare i tempi della giustizia, ma richiede una vigilanza costante da parte dei difensori.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
* Rigoroso rispetto dei termini: La scadenza di quaranta giorni è perentoria e non ammette deroghe. La sua inosservanza comporta la perdita irreversibile del diritto a una decisione sul merito del ricorso.
* Conseguenze economiche: La rinuncia tacita non solo chiude il processo, ma comporta anche la condanna alle spese legali, aggiungendo un danno economico alla sconfitta processuale.
* Responsabilità professionale: Il difensore ha il dovere di informare tempestivamente il proprio assistito della proposta ricevuta e delle conseguenze del mancato rispetto del termine, per poter assumere una decisione consapevole sulla prosecuzione o meno del giudizio.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il suo ricorso si considera legalmente rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la conseguenza principale dell’estinzione del giudizio per la parte che ha presentato il ricorso?
La conseguenza principale è la chiusura definitiva del processo di Cassazione senza una decisione nel merito, il che rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, la parte ricorrente viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte.
Quali articoli del codice di procedura civile regolano questo caso di estinzione del giudizio?
Il caso è disciplinato dall’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia, e dall’articolo 391 dello stesso codice, che regola la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 20078 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 20078 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 19858/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 241 /2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2025