Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 18900 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 18900 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 13008 del 2022 proposto da:
AZIENDA SOCIO-SANITARIA RAGIONE_SOCIALE MILANO in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del primo.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1245/2021 pubblicata il 24/11/2021, RG n. 769/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06 luglio 2025