Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma il Processo
Un processo davanti alla Corte di Cassazione non sempre si conclude con una sentenza che decide chi ha torto o ragione. Esistono meccanismi procedurali che possono portare a una chiusura anticipata della causa. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di estinzione del giudizio a seguito di un accordo tra le parti, formalizzato attraverso una rinuncia agli atti. Analizziamo come e perché questo avviene.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un soggetto al pagamento di interessi di mora su una somma dovuta a un’altra parte. Contro questa decisione, la parte soccombente aveva proposto ricorso per cassazione, portando la controversia al terzo e ultimo grado di giudizio.
Tuttavia, prima che la Corte si riunisse per la discussione del caso, è accaduto un fatto decisivo: i legali di entrambe le parti hanno depositato un’istanza congiunta. In questo atto, manifestavano la comune volontà di porre fine alla causa, chiedendo formalmente ‘l’estinzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite’.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte a questa richiesta comune, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito del ricorso, ovvero non ha valutato se i motivi di impugnazione fossero fondati o meno. Al contrario, si è concentrata sull’atto depositato dalle parti.
La Corte ha qualificato l’istanza congiunta come una ‘rinuncia rituale’, un atto che soddisfa pienamente le condizioni previste dall’articolo 390 del codice di procedura civile. Questa norma disciplina la rinuncia al ricorso, che determina l’estinzione del processo. Poiché la richiesta proveniva da entrambe le parti, essa equivaleva a una rinuncia del ricorrente, prontamente accettata dal controricorrente.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il giudizio di cassazione estinto per rinunzia, ponendo fine alla controversia in modo definitivo.
La Gestione delle Spese Legali in Caso di Estinzione del Giudizio
Un aspetto importante in ogni processo è la regolamentazione delle spese legali. Generalmente, chi perde paga. Ma cosa succede in caso di estinzione? L’articolo 391, quarto comma, del codice di procedura civile stabilisce che, se le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle spese (come in questo caso, dove hanno chiesto la ‘compensazione’), il giudice non deve pronunciarsi su questo punto. La Corte ha quindi applicato questa norma, lasciando che l’accordo tra le parti regolasse la questione dei costi legali, senza emettere una condanna in tal senso.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise e strettamente procedurali. La Corte ha rilevato che l’istanza congiunta, essendo una manifestazione di volontà proveniente da tutti i contendenti, integrava i requisiti della rinuncia agli atti del giudizio. La volontà del ricorrente di abbandonare il ricorso e l’accettazione della controparte erano implicite e contestuali nell’atto comune. Verificate queste condizioni, la conseguenza inevitabile, prevista dalla legge, è la declaratoria di estinzione del processo. Allo stesso modo, la richiesta di compensazione delle spese è stata interpretata come un accordo che sollevava la Corte dall’obbligo di decidere sulla loro ripartizione.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un’importante implicazione pratica: le parti hanno la facoltà di porre fine a una lite in qualsiasi fase e grado del giudizio, anche davanti alla Corte di Cassazione. Un accordo stragiudiziale può essere formalizzato attraverso strumenti procedurali come la rinuncia agli atti, che porta all’estinzione del giudizio. Questa scelta consente di risparmiare tempo e risorse, evitando l’incertezza di una decisione finale. La decisione dimostra l’efficacia degli accordi tra le parti come strumento per risolvere le controversie, sottolineando come il sistema giudiziario fornisca i mezzi per ratificare e dare effetto a tali intese, anche per quanto riguarda la gestione dei costi del processo.
Cosa succede se le parti in un processo di Cassazione raggiungono un accordo?
Possono presentare un’istanza congiunta per chiudere il caso. Se questa richiesta viene interpretata come una rinuncia agli atti, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo senza una decisione nel merito.
Cosa significa che la rinuncia è ‘rituale’?
Significa che la rinuncia è stata effettuata secondo le forme e le modalità previste dalla legge (in questo caso, l’art. 390 c.p.c.), rendendola pienamente valida ed efficace per produrre l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali se il giudizio si estingue per rinuncia in Cassazione?
La legge prevede che le spese siano a carico del rinunciante, a meno che le parti non si accordino diversamente. Come in questo caso, se le parti chiedono la compensazione delle spese, significa che ognuna pagherà i propri avvocati e la Corte non emetterà alcuna condanna al pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8904/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZOCOGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE S.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3423/2021 depositata il 22/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
Il sig. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 3423/2021 del 22 settembre2021, ha condannato il COGNOME a corrispondere ad NOME COGNOME gli interessi al tasso contrattuale di mora dal 31 marzo 2006 fino all’effettivo pagamento.
1.1. Resiste con controricorso la sig.ra NOME COGNOME
Considerato che:
Va pregiudizialmente osservato che anteriormente a ll’udienza è stata depositata ‘istanza congiunta’ da parte dei legali delle parti, ‘di estinzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite’.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza