Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2045 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5813/2021 proposto da:
SOCIETA’ PER RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t.; elettivamente domiciliata pr esso l’avv. NOME COGNOME rappres. e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresenta e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 31.08.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.01.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 14.1.2019, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per quel che interessa in questa sede- accertava e dichiarava il diritto della CAD di avere applicata dalla RAGIONE_SOCIALE la tariffa di euro 250,00 mq/anno per i l periodo dal’1.3.2012 al 22.9.2012 e di euro 324,80 – 369,56 mq/anno per il periodo dal 23.9.2012 al 29.2.2016 per la subconcessione di uffici nello spazio aeroportuale di Malpensa, condannando la stessa RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, in favore della CAD. delle somme indebitamente percepite, quantificate nell’importo complessivo di euro 46.662,50 oltre interessi legali, e spese di lite.
Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarava prescritto il diritto della RAGIONE_SOCIALEora RAGIONE_SOCIALE quale società conferitaria di ramo d’azienda a seguito di scissione) ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima società alla restituzione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di quanto corrisposto in eccesso, in esecuzione della sentenza di primo grado. La sentenza confermava, invece, il capo della sentenza impugnata riguardante i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE ricorreva in cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello con sei motivi; la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso. La prima proponeva ricorso incidentale autonomo.
Con ordinanza del 14.4.2014, la Cassazione dichiarava estinto il giudizio nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALE, su istanza congiunta delle parti.
In data 26.9.2023 la S.E.RAGIONE_SOCIALE. rinunciava al ricorso nei confronti della CAD, che accettava la rinuncia a spese legali compensate. Con atto dell’11.6.2024, S.E.A. e CAD chiedevano la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui non aveva anche dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente ai loro rapporti.
RITENUTO CHE
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso, alla quale ha aderito la RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le stesse parti senza pronuncia sulle spese.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto anche nei rapporti tra le suddette società, senza necessità di procedere alla richiesta correzione dell’errore materiale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 14