Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
Oggetto: rinuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27755/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME rappresentato e difesi dall’avv. NOME COGNOME nel cui studio in Roma, Ostia Lido, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 7363/2019 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 28/11/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1.Con sentenza n. 96/2013, il Tribunale di Roma-Sezione distaccata di Ostia, rigettò le domande proposte da NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, volte ad accertare la proprietà indivisa pro quota dell’intera terrazza di copertura del fabbricato A, sito in Roma, INDIRIZZO e di condanna della convenuta, che abusivamente la occupava, ad immetterli nel possesso del bene e ad eliminare l’accesso al terrazzo dal proprio appartamento e il contatore del gas ivi installato, oltre al risarcimento del danno per l’occupazione e le infiltrazioni di umidità cagionate ai sottostanti appartamenti; dichiarò l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per la declaratoria dell’uso e del possesso del terrazzo e del locale adibito a cucina e rigettò quella di usucapione del bene conteso.
Il giudizio di gravame, incardinato da NOME, NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME si concluse, nella resistenza di NOMECOGNOME che propose a sua volta appello incidentale, con la sentenza n. 7363/2019, pubblicata il 28/11/2019, con la quale la Corte d’Appello di Roma rigettò sia l’appello principale che quello incidentale.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. COGNOME NOME resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 99, 101, 183, 345, 356 e 359 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello deciso sulla base di rilievi non previamente sottoposti alle parti.
Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito negato ai ricorrenti un bene diverso da quello richiesto, travisando completamente l’oggetto della domanda di rivendicazione.
Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito violato il giudicato interno formatosi in relazione all’accertamento dell’identità del bene oggetto di acquisto da parte degli odierni ricorrenti con atto notarile del 14/03/2007 rispetto all’oggetto della domanda giudiziale di rivendica e della correlata domanda riconvenzionale di usucapione.
Con il quarto motivo di ricorso principale, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare che la porzione immobiliare acquistata dai ricorrenti con atto notarile del 14/03/2007 era lo stesso bene oggetto dell’azione di rivendicazione e della correlata domanda riconvenzionale di usucapione.
Con il quinto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di rendere percepibile il fondamento della propria decisione con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni per infiltrazioni derivanti dalla terrazza di copertura.
Con il sesto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360, n. 4, cod. proc. civ., avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’ appello incidentale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1558 c.c. e seguenti per la mancata ammissione di prova testimoniale utile alla dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva per usucapione, del corpus possessionis , ma anche dell’ animus possidendi e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di dichiarazione di usucapione.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1168 e 1170 c.c. e 167, secondo comma, c.p.c.
Preliminarmente, si dà atto che entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e che entrambe hanno reciprocamente accettato le rinunce.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2025.