Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 724 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8935/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5806/2017 depositata il 14/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE acquistava dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME cinquantacinque apparecchiature da gioco, per l’importo di € 135.000. A seguito di problematiche verificatesi da un lato per le modalità di pagamento e, dall’altro, per il fermo tecnico e la successiva disabilitazione di tredici macchine da parte della concessionaria RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE conveniva RAGIONE_SOCIALE avanti il Tribunale di Roma, domandandone la condanna al pagamento dell’importo di € 52.000, quale somma spesa per la messa in sicurezza delle apparecchiature, nonché al risarcimento dei danni per la perdita degli incassi. Si costituiva la convenuta, invocando, in via riconvenzionale, il pagamento degli importi ancora dovuti. Il giudice adito respingeva le domande principali ed accoglieva par zialmente quella riconvenzionale, condannando altresì l’attrice al pagamento della parte di prezzo ancora non corrisposta.
Su gravame della società soccombente, con sentenza n. 5806, depositata il 14 settembre 2017, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’ impugnazione e condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere l’importo di € 85.000.
Il giudice di secondo grado ha sostenuto che il Tribunale avesse escluso l’operatività della garanzia per vizi, considerando che l’acquisto era stato effettuato con la clausola ‘visto e piaciuto’ e trascurando il fatto che si sarebbe trattato di vizi occulti non facilmente riconoscibili. Né avrebbe potuto condividersi l’affermazione in ordine all’assenza di un’esplicita previsione contrattuale, relativamente alla dotazione di un sistema antifrode ed all’assunzione di uno specifico obbligo in tal senso. Ha aggiunto
che la pattuizione contrattuale che obbligava RAGIONE_SOCIALE al pagamento della penale, in caso di disattivazione causata dalla mancata iscrizione nell’albo degli esercenti deten tori degli apparecchi (elenco RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), sarebbe stata legittima, giacché il meccanismo antifrode dettato dall’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto ritenersi un elemento opzionale, ma una componente essenziale del contratto.
Contro la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata innanzi tutto eccepita la nullità del ricorso introduttivo per difetto di procura. Sostiene la controricorrente che la procura per il presente giudizio sarebbe stata conferita da NOME COGNOME non in proprio, ma quale ‘legale rappresentante di una società denominata RAGIONE_SOCIALE, senza peraltro indicazione alcuna circa la ragione sociale della stessa, che risulta essere un soggetto totalmente estraneo al presente giudizio’.
Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1491 c.c.. La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio. In particolare, l’art. 8 del contratto inter partes avrebbe previsto la vendita delle apparecchiature senza garanzia per vizi, perché acquistate con la clausola ‘visto e piaciuto’. Ai fini dell’escussione della garanzia di cui all’art. 1491 c.c., controparte avrebbe dovuto provare la conoscenza dei vizi al momento della stipula del contratto. La NOME sarebbe stata consapevole di acquistare apparecchiature usate, sicché non avrebbe potuto pretendere la dotazione di un sistema antifrode di ultima generazione.
La Corte territoriale avrebbe altresì equivocato sulla prova dell’inadempimento, onde sarebbe spettato a controparte allegare la documentazione comprovante l’ effettiva disattivazione degli apparecchi da gioco nonché l’elenco degli esercenti detentori dei macchinari e non iscritti al relativo albo.
Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., COGNOME deduce l’omesso esame di u n fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, in relazione ad un complesso di fatti, quali le dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla conformità del sistema antifrode delle macchine, la modifica unilaterale dell’apparecchiat ura, le dichiarazioni degli esercenti, che avevano confermato la loro iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE e la presenza di un sistema di sicurezza.
La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 5 dicembre 2022, entrambe le parti hanno fatto pervenire note congiunte, con le quali dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunziare allo stesso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giu dizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015)
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda