Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Analisi di un Caso Pratico in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10858/2024, ha fornito un chiaro esempio di questa dinamica processuale, scaturita dalla rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente. Questo articolo analizza la decisione, mettendo in luce le sue implicazioni pratiche, specialmente per quanto riguarda le spese legali e il contributo unificato.
I Fatti del Caso: Una Controversia Conclusa Amichevolmente
La vicenda vedeva contrapposte due società: una società a responsabilità limitata, in qualità di ricorrente, e il curatore del fallimento di un’altra società, come resistente. La prima aveva impugnato un decreto del Tribunale di Fermo, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, le parti hanno raggiunto un accordo. Con una dichiarazione congiunta, la società ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, e il curatore fallimentare ha accettato tale rinuncia. Questo atto di volontà congiunta ha posto le basi per la chiusura del procedimento.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto della documentazione prodotta, la Corte di Cassazione ha applicato le norme del codice di procedura civile che regolano la rinuncia agli atti del giudizio. La decisione della Corte si è articolata su due punti fondamentali: la declaratoria di estinzione e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
L’Accordo sulle Spese Legali
Un aspetto cruciale in ogni chiusura di un procedimento legale è la gestione delle spese. Nel caso di specie, le parti avevano esplicitamente concordato la “compensazione delle spese”. Ciò significa che ogni parte si è fatta carico dei propri costi legali, senza alcuna pretesa di rimborso dall’altra. La Corte ha semplicemente preso atto di questo accordo, ritenendo che nessuna ulteriore statuizione fosse necessaria in merito, conformemente alla volontà espressa dai contendenti.
La Questione del Raddoppio del Contributo Unificato
La normativa vigente (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, la parte che ha perso la causa sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. La Corte ha specificato che, nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si verificano i presupposti per applicare tale sanzione. La rinuncia, infatti, non equivale a un rigetto o a una declaratoria di inammissibilità, ma è un atto dispositivo delle parti che preclude alla Corte una valutazione sul merito dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è concisa e strettamente ancorata alle norme procedurali. La Corte si è basata sugli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. L’art. 390 c.p.c. consente alla parte di rinunciare al ricorso, mentre l’art. 391 c.p.c. stabilisce che, a seguito di rinuncia accettata, il giudice dichiara l’estinzione del processo. La decisione riflette il principio dispositivo, secondo cui le parti sono padrone del processo e possono decidere di porvi fine in qualsiasi momento. La Corte ha agito come un garante della corretta applicazione delle regole procedurali, ratificando la volontà delle parti di terminare la lite senza una pronuncia di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del diritto processuale: la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, conduce inevitabilmente all’estinzione del giudizio. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Economia Processuale: Le parti evitano i tempi e i costi di un intero grado di giudizio, raggiungendo una soluzione extragiudiziale.
2. Certezza sulle Spese: L’accordo sulla compensazione delle spese elimina l’incertezza legata a una possibile condanna da parte del giudice.
3. Nessun Raddoppio del Contributo Unificato: La parte che rinuncia non incorre nella sanzione del raddoppio del contributo, un disincentivo economico non indifferente previsto per chi prosegue un’impugnazione infondata fino alla fine.
In sintesi, questa decisione ribadisce come la rinuncia rappresenti uno strumento efficace per le parti che intendono definire una controversia in modo consensuale, anche quando questa è già pendente davanti al massimo organo della giurisdizione ordinaria.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, il che significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Nel caso analizzato, le parti si erano accordate per la compensazione delle spese, quindi ciascuna ha sostenuto i propri costi. In assenza di accordo, la legge prevede generalmente che il rinunciante rimborsi le spese alla controparte, a meno che il giudice non disponga diversamente.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. Secondo l’ordinanza, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato non sussistono in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto totale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20167 – 2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento d ella ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) , in persona del dottor NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dei 2/13.7.2016 del Tribunale di Fermo,
udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, preso atto che l a ‘RAGIONE_SOCIALE ed il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE hanno allegato dichiarazione congiunta in data 12.4.2024, con la quale, la prima, ha ritualmente rinunciato ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 20167 -2016 R.G. e, il secondo, ha dichiarato di accettare la rinuncia di controparte;
ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (le parti si sono accordate per la compensazione delle spese) ;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dal la ‘RAGIONE_SOCIALE ed iscritto al n. 20167 – 2016 R.G.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2024