Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22801/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) , in virtù di procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec
Oggetto: Fideiussione -Atto di rinuncia.
CC 3.10.2024
Ric. n. 22801/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO (pec: EMAIL), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;
-resistente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4156/2021 depositata in data 9/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
1. con decreto ingiuntivo n. 94/2011, il Tribunale di Rieti a seguito del ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, intimava agli odierni ricorrenti, in qualità di fideiussori, il pagamento della complessiva somma di euro 50.675,65 oltre accessori;
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, assumendo la falsità delle sottoscrizioni apposte sul l’atto di fideiussione del 20/09/1999, formulavano formale disconoscimento della scrittura in questione, richiedendone la dichiarazione di nullità e per l’effetto, la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo ;
si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE contestando le tesi degli opponenti e sostenendo l’autenticità delle citate sottoscrizioni; in merito alle firme presenti su ll’atto di fideiussione, parte opposta dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto; con la perizia grafica disposta dal Tribunale veniva accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura oggetto di verificazione;
con sentenza n. 502/2014 il Tribunale riconosceva la validità del contratto di fideiussione del 20/09/99 sottoscritto in corsivo per mancato disconoscimento , rigettando l’opposizione ;
CC 3.10.2024
Ric. n. 22801/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello avverso la sentenza, lamentando l’errore del Tribunale nella parte in cui aveva affermato l’esistenza di un doppio originale dell’atto di fideiussione prestata dagli odierni appellanti, di cui uno solo sarebbe stato oggetto di disconoscimento; si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria, di RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame; interveniva e si costituiva ex art. 111 c.p.c. in giudizio, in luogo della società appellata, la RAGIONE_SOCIALE che chiedeva l’accoglimento delle conclusioni di parte appellata;
con sentenza n. 4156/2021 la Corte d’appello rigettava l’appello, con condanna degli appellanti a rifondere le spese del grado in favore della controparte;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c..
Considerato che
anteriormente all’udienza, con atto del 24 settembre 2024, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto sia dal difensore della ricorrente a tale riguardo autorizzato sia dal difensore della controparte anch’egli autorizzato , come da procure speciali in atti;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità;
CC 3.10.2024
Ric. n. 22801/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. art. 391, ult. co., cod. proc. civ.
Per questi motivi
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.
Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione