Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23143/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, parte rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME SEBASTIANO
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 1013/2024 depositata il 19/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1013 del 2024 della Corte di appello di Genova, articolando dieci motivi;
hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, quale assicuratrice di NOME COGNOME, il quale ultimo è rimasto intimato.
Rilevato che
successivamente alla proposizione del ricorso è deceduto il ricorrente e la Curatela dell’eredità giacente, in mancanza di eredi accettanti, ha conferito nuovo mandato al medesimo difensore per la prosecuzione della difesa nel presente giudizio;
la Curatela dell’eredità giacente ha rinunciato poi al ricorso stesso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, e la suddetta rinuncia è stata accettata, con idonee procure, dai difensori delle due parti controricorrenti.
Considerato che
è opportuno rammentare che la disciplina di cui all ‘ art. 110 cod. proc. civ. non risulta esclusa riguardo al processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, sicché è possibile che il successore a titolo universale di una delle parti già costituite prosegua il procedimento (Cass. Sez. U., 22/04/2013, n. 9692, Cass., 15/05/2020, n. 8973);
al contempo, in mancanza di eredi accettanti, può stare in giudizio la Curatela dell’eredità giacente, autorizzata, come nel caso, dal competente Tribunale (cfr., Cass., 16/02/2025, n. 3959, Cass., 04/11/2008, n. 27274);
ciò posto, la rinuncia è stata quindi correttamente depositata in data 16 settembre 2025, in uno alle accettazioni sopra ricordate;
il giudizio di legittimità deve dunque dichiararsi estinto senza necessità di provvedere sulle spese, e senza declaratorie sull’applicabilità dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., 05/12/2023, n. 34025, Cass., 12/10/2018, n. 25485, Cass., 30/09/2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME