Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14512 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29344/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO IN FIRENZE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente
e
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
e
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo in proprio e tutti quali eredi di NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 833/2021 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 23/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 23/04/2021, la Corte d’appello di Firenze, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il condominio di INDIRIZZO in Firenze, alla rimozione delle antenne e degli impianti posizionati sulla porzione di lastrico solare condominiale originariamente in esecuzione di un contratto di locazione concluso dall’amministratore del condominio, NOME COGNOME, con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE e quindi RAGIONE_SOCIALE); contratto
dichiarato inefficace dallo stesso giudice di primo grado siccome concluso dall’amministratore in assenza di una valida investitura da parte dell’assemblea condominiale;
a fondamento della decisione assunta, con riguardo al rapporto tra i condomini originari attori (NOME COGNOME e a NOME COGNOME NOME COGNOME) e il condominio convenuto, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere in ragione della successiva conclusione di un valido contratto di locazione di analogo contenuto tra il condominio e la RAGIONE_SOCIALE, atteso il persistente interesse degli attori a conseguire un titolo esecutivo a tutela del proprio diritto alla liberazione della superficie condominiale, salva l’eventuale risoluzione di possibili ulteriori controversie in sede esecutiva;
ciò premesso, ribadita la legittimazione passiva del condominio a resistere alla domanda originariamente proposta dai condomini, il giudice d’appello ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui, da un lato, aveva escluso l’intervenuta ratifica, da parte dell’assemblea condominiale, della volontà contrattuale manifestata dall’amministratore con la conclusione dell’originario contratto di locazione con la RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, aveva negato la limitazione dell’accertamento dell’inefficacia del contratto alla sola determinazione della durata ultra novennale del rapporto;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
il condominio di INDIRIZZO Firenze resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, resistono con distinti controricorsi; in particolare, la società da ultimo indicata ha depositato due diversi controricorsi, uno in relazione al ricorso principale e l’altro in relazione al ricorso incidentale, aderendo a tali ricorsi (e, precisamente, per quanto di ragione a quello proposto dal Condominio e in toto all’altro) ;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese in questa sede;
con atto in data 30/10/2023, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo in proprio ed entrambi quali eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (nelle more deceduto), hanno dichiarato di rinunciare all’atto di costituzione in giudizio;
con atto depositato in data 5/03/2024, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno aderito alla rinuncia;
con atto depositato in data 21/03/2024, il condominio di INDIRIZZO in Firenze ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale e NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno aderito alla rinuncia;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria;
considerato che,
dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
infatti, con due distinte dichiarazioni regolarmente pervenute presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna camera di consiglio) la società ricorrente principale e il Condominio ricorrente incidentale hanno depositato in Cancelleria due atti di rinuncia ai due ricorsi, debitamente sottoscritti dai rinuncianti e altresì sottoscritti, per
accettazione, da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
si tratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tali idonei a determinare l’effetto dell’estinzione del giudizio;
le spese relative al presente giudizio di legittimità vanno compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione