Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Chiude il Caso in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi senza una decisione nel merito. Recentemente, un’ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiaro esempio di questa dinamica processuale, scaturita dalla rinuncia al ricorso da parte di una delle parti. Questo articolo analizza il caso, spiegando come e perché si arriva a tale esito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso per cassazione presentato da un importante istituto di credito contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello. La banca, agendo in qualità di mandataria di un’altra società bancaria, aveva impugnato la decisione che la vedeva contrapposta a diversi cittadini privati.
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il caso nella camera di consiglio fissata, si è verificato un evento decisivo: la banca ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. A tale atto, i cittadini (le parti controricorrenti) hanno formalmente prestato la loro adesione, accettando di fatto la volontà della controparte di porre fine alla disputa legale.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia del ricorrente e all’accettazione dei controricorrenti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà concorde delle parti di non proseguire il giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno applicato le norme procedurali pertinenti e dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio.
Questo tipo di pronuncia non entra nel vivo della questione controversa, ma si limita a certificare la fine del processo. La controversia, quindi, non viene decisa a favore di una o dell’altra parte; semplicemente, il procedimento legale si conclude in modo definitivo.
La questione delle spese legali nel contesto dell’estinzione del giudizio
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha specificato che l’estinzione sarebbe avvenuta “senza pronuncia sulle spese”. Questa scelta non è casuale, ma trova il suo fondamento normativo in una disposizione specifica del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è stata breve e diretta, basandosi interamente su presupposti procedurali. Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti, il giudizio si estingue senza che il giudice debba pronunciarsi sulla ripartizione delle spese legali tra i contendenti.
La ratio di questa disposizione è quella di favorire la risoluzione concordata delle liti. Spesso, la rinuncia e la relativa accettazione sono il frutto di un accordo transattivo raggiunto al di fuori del tribunale, nel quale le parti hanno già regolato anche l’aspetto economico delle spese legali. La norma, quindi, rispetta l’autonomia delle parti nel definire i propri rapporti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
L’ordinanza in esame evidenzia un’importante strategia processuale. La rinuncia al ricorso è uno strumento che consente alle parti di porre fine a un lungo e costoso contenzioso in modo rapido e definitivo. Per il ricorrente, può rappresentare la presa d’atto che le possibilità di successo sono scarse o la conseguenza di un accordo raggiunto con la controparte. Per i controricorrenti, l’accettazione garantisce la certezza della chiusura della lite, consolidando gli effetti della sentenza di grado inferiore.
In conclusione, l’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è un meccanismo efficiente che alleggerisce il carico dei tribunali e permette alle parti di controllare l’esito del loro contenzioso, evitando l’incertezza di una decisione finale.
Cosa accade quando la parte che ha presentato ricorso in Cassazione rinuncia?
Se la rinuncia viene accettata dalle altre parti coinvolte nel processo (i controricorrenti), la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al procedimento legale.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 391, ultimo comma, del codice di procedura civile, la Corte dichiara l’estinzione senza emettere alcuna pronuncia sulle spese. Le parti solitamente regolano questo aspetto in un accordo privato.
L’estinzione del giudizio equivale a una decisione sul merito della causa?
No, l’estinzione del giudizio è una pronuncia puramente processuale. La Corte non valuta chi ha ragione o torto nel merito della controversia, ma si limita a certificare che il processo è terminato per volontà delle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2685/2018 R.G. proposto da: BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6741/2017 depositata il 25/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, conferitaria di ramo aziendale della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe;
gli intimati hanno replicato con controricorso.
Considerato che:
in prossimità dell’adunanza camera le è stato depositato un atto di rinuncia, al quale i controricorrenti hanno aderito;
va quindi dichiara l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese (art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.).
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione