Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando il Processo si Ferma
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che pone fine a una controversia senza una decisione sul merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni nella pratica, in particolare quando una delle parti decide di rinunciare al proprio ricorso. Analizziamo insieme i fatti e le conseguenze giuridiche di questa scelta.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore sanitario aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. La controparte era la curatela fallimentare di una società edile.
Tuttavia, prima che si arrivasse alla discussione, la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questa volontà è stata ulteriormente confermata con una memoria in vista dell’udienza. A seguito di questa mossa, la curatela fallimentare ha notificato la propria accettazione della rinuncia, completando così i presupposti per la chiusura del procedimento.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia del ricorrente e all’accettazione della controparte, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
Con una breve ma incisiva ordinanza, la Terza Sezione Civile ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di cassazione. Questa decisione impedisce alla Corte di esaminare i motivi del ricorso e di emettere una pronuncia che stabilisca chi avesse ragione o torto nel merito della controversia.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è puramente procedurale e trova fondamento nella concorde volontà delle parti. Il processo civile, infatti, si basa sul principio della domanda: se la parte che ha dato avvio al giudizio di impugnazione decide di fare un passo indietro e la controparte accetta questa decisione, il giudice deve semplicemente dichiarare la fine del processo. L’atto di rinuncia, seguito dall’accettazione, è sufficiente a innescare l’effetto estintivo.
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda le spese legali. In base all’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente è generalmente tenuto a rimborsare le spese alla controparte, a meno che non vi sia un diverso accordo. Tuttavia, l’ordinanza specifica che “Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione”, suggerendo che la rinuncia e l’accettazione abbiano implicitamente o esplicitamente risolto anche la questione delle spese, oppure che la Corte abbia ritenuto di non dover provvedere in tal senso in base alle circostanze del caso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la disponibilità del processo da parte dei contendenti. La rinuncia al ricorso è uno strumento che consente di terminare una controversia in modo rapido, evitando i tempi e i costi di un giudizio di legittimità. La decisione della Corte di Cassazione di dichiarare l’estinzione del giudizio è la diretta e inevitabile conseguenza di tale scelta. Per le parti, questo significa la chiusura definitiva del contenzioso a quel livello, con la sentenza impugnata che diventa definitiva. Per gli avvocati, è un monito sull’importanza di formalizzare correttamente sia la rinuncia sia l’accettazione per garantire un’efficace chiusura del procedimento, prestando particolare attenzione anche agli accordi sulle spese legali.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio. Ciò significa che il processo si conclude senza che la Corte di Cassazione decida nel merito della questione.
È necessaria l’accettazione della controparte affinché la rinuncia sia efficace?
Sì, il provvedimento evidenzia che all’atto di rinuncia del ricorrente ha fatto seguito l’accettazione da parte della curatela fallimentare, il che costituisce un presupposto per la declaratoria di estinzione.
Come vengono regolate le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Secondo l’ordinanza, in questo specifico caso non è stato liquidato nulla per le spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15411/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (117/2022), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
CURATELA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 984/2023 depositata il 27/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10 gennaio 2024 è pervenuto formale atto di rinuncia al ricorso da parte di RAGIONE_SOCIALE, ribadito con memoria depositata in vista della odierna Camera di Consiglio; ad esso ha fatto seguito l’accettazione da parte della RAGIONE_SOCIALE
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2024 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME