Estinzione del giudizio: La Rinuncia Reciproca come Via d’Uscita in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta uno degli esiti possibili di un processo civile, spesso meno noto della classica sentenza di accoglimento o di rigetto. Si verifica quando il procedimento si conclude prima di una decisione sul merito, a causa di specifici eventi previsti dalla legge. Un caso emblematico è quello disciplinato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27448/2025, che illustra come la volontà concorde delle parti possa porre fine a una complessa controversia legale, anche nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti: La Controversia sull’Indennità di Esproprio
La vicenda trae origine dalla richiesta di una proprietaria terriera nei confronti di un Comune. La cittadina si era rivolta alla Corte d’Appello per ottenere la determinazione e la liquidazione dell’indennità prevista dall’art. 39 del d.p.r. 327/2001. Tale indennità le spettava a seguito della reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio su un’area di sua proprietà, destinata a un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica. La richiesta iniziale ammontava a oltre 2,6 milioni di euro.
Il Comune si era costituito in giudizio sollevando diverse eccezioni, tra cui l’incompetenza della Corte adita. La Corte d’Appello, dopo aver disposto una consulenza tecnica, aveva accolto la domanda della cittadina, condannando l’ente locale al pagamento di circa 139.000 euro, oltre interessi.
Insoddisfatti della decisione, sia la proprietaria (ricorrente principale) sia il Comune (ricorrente incidentale) avevano proposto ricorso per cassazione, portando la disputa davanti alla Suprema Corte.
La Svolta Processuale: L’Accordo e la Estinzione del Giudizio
Il colpo di scena si è verificato prima dell’udienza fissata per la discussione. Le parti, evidentemente raggiunta una soluzione transattiva, hanno depositato un atto congiunto di “rinuncia reciproca alle domande ed agli atti”. In tale atto, ciascuna parte accettava formalmente la rinuncia dell’altra, accordandosi anche per la compensazione totale delle spese di lite.
Di fronte a questa manifesta volontà delle parti di porre fine alla contesa, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. In applicazione delle norme procedurali, ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su precise disposizioni del codice di procedura civile. L’articolo 390, secondo comma, stabilisce che la rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo avvocato se munito di mandato speciale.
In questo caso, l’atto congiunto di rinuncia reciproca soddisfaceva pienamente i requisiti formali richiesti dalla legge. La Corte ha verificato la regolarità delle rinunce e della loro reciproca accettazione.
Di conseguenza, è stato applicato l’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile. Questa norma prevede che, in caso di rinuncia, non si debba provvedere sulle spese se le parti si sono accordate in tal senso. L’accordo per la “compensazione totale” ha quindi esonerato la Corte dal decidere a chi addebitare i costi del processo, lasciando che ciascuna parte sostenesse i propri.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame evidenzia un importante strumento a disposizione delle parti per chiudere una lite in modo efficiente e definitivo. La rinuncia reciproca, spesso frutto di un accordo transattivo esterno al processo, permette di evitare le incertezze e i costi di una decisione giudiziale finale.
Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Chiusura Definitiva: Con l’estinzione del giudizio, la sentenza impugnata (quella della Corte d’Appello) non viene né confermata né annullata. Semplicemente, il processo di cassazione si conclude, e l’accordo tra le parti regola i loro rapporti.
2. Gestione dei Costi: L’accordo sulla compensazione delle spese consente alle parti di avere certezza sui costi legali, evitando il rischio di essere condannati a pagare anche le spese della controparte.
3. Efficienza Processuale: Questo esito alleggerisce il carico di lavoro degli uffici giudiziari, permettendo loro di concentrarsi su controversie che non hanno trovato una soluzione consensuale.
In sintesi, la decisione dimostra come il processo civile, anche nel suo grado più alto, non sia solo un luogo di scontro, ma anche uno spazio in cui la volontà conciliativa delle parti può trovare accoglimento e determinare la conclusione della lite in modo rapido e concordato.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione rinunciano reciprocamente ai loro ricorsi?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ovvero la chiusura del processo senza emettere una decisione sul merito della questione.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
A norma dell’art. 391 cod. proc. civ., se le parti si sono accordate sulla ripartizione delle spese, la Corte non prende decisioni in merito. Nel caso specifico, le parti hanno concordato la compensazione totale, quindi ciascuna ha sostenuto i propri costi.
Qual era l’oggetto originario della causa che ha portato all’estinzione del giudizio?
La causa originaria riguardava la richiesta di una cittadina di ottenere dal suo Comune un’indennità per la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio su un suo terreno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6163/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale rispettivamente EMAIL e EMAIL ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 4695/ 2015 depositata il 04/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME aveva convenuto davanti alla Corte d’appello di Napoli il Comune di Sant’Anastasia al fine di ottenere la determinazione e la liquidazione della indennità prevista dall’art. 39 del d.p.r. n. 327/2001 in conseguenza della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area di sua proprietà sito nel territorio del Comune convenuto alla INDIRIZZO, oggetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica e sottoposto al vincolo pre-espropriativo quinquennale, quantificata nell’importo di euro 2.675.074,80.
Costituitosi il Comune di Sant’Anastasia, che eccepiva, oltre all’incompetenza funzionale della Corte d’appello, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’infondatezza della domanda, la Corte d’appello napoletana disponeva CTU, e, all’esito, rigettava l’eccezione di incompetenza e di difetto di legittimazione attiva formulata dal Comune e accoglieva la domanda, determinando l’indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo nell’importo di euro 139.130,381, con condanna del Comune al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali.
Avverso detta pronuncia la COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste il Comune con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.
CONSIDERATO CHE
Anteriormente all’udienza, con atto del 10 giugno 2025 la parte ricorrente principale e il Comune ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia reciproca alle domande ed agli atti, contestualmente accettando le rinunce avversarie, con compensazione totale delle spese di lite.
Le rinunce soddisfano i requisiti di cui all’art. 390, comma secondo, cod. proc. civ. e, pertanto, il presente giudizio di cassa-
zione va dichiarato estinto; a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ. non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio, avendo le parti aderito alle rispettive rinunce.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME