Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7324-2023 proposto da:
DI COGNOME NOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona della mandataria RAGIONE_SOCIALE domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa da ll’A vvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 174/23 d ella Corte d’appello de L’Aquila , depositata in data 02/02/2023;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Estinzione del giudizio di legittimità
R.G.N. 7324/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 16/12/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 16/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
considerato:
che NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 174/23, del 2 febbraio 2023 , della Corte d’appello de L’Aquila che -in accoglimento del gravame esperito, in via di principalità, dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 141/20, del 31 luglio 2020, del Tribunale di Avezzano (respingendo, invece, quello incidentale dell’odierna ricorrente, volto a contestare la disposta compensazione delle spese di lite) -ha dichiarato la legittimità dell’azione esecutiva esperita sui beni acquistati dalla Di COGNOME, con rogito notarile del 23 giugno 2010, dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
che il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., assumendo responsabilità ed inadempimento grave del creditore;
che il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., deducendo irrilevanza della richiamata sentenza da parte del Corte di appello e da parte del creditore sul mancato perfezionamento del primo accollo;
che il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 e dell’art. 1218 cod. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
-che il quarto motivo richiede l’accoglimento dell’appello incidentale, unicamente volto a contestare la compensazione delle spese disposta dal Tribunale;
-che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
che, con atto del 31 ottobre 2024, il legale della parte ricorrente -in forza procura speciale conferitagli il precedente 29 ottobre -ha rinunciato al presente ricorso;
-che ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi estinto -per rinuncia al ricorso -il presente giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese dello stesso, come da congiunta richiesta delle parti;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della