Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30462/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo s tudio dell’ AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
Oggetto: Revocatoria ordinaria
Atto di rinuncia –
Accettazione – Estinzione.
CC 17.03.2025
Ric. n. 30462/2021
Pres NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME,
RAGIONE_SOCIALE anche quale incorporante RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22 settembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
1. RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena, tramite RAGIONE_SOCIALE, sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con RAGIONE_SOCIALE, per far dichiarare la simulazione o, in subordine l’inefficacia ex art. 2901 cod.civ., degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed un immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società RAGIONE_SOCIALE, oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale;
CC 17.03.2025
Ric. n. 30462/2021
Pres NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia ex art. 2901 cod.civ.;
il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che: – non si trattava di atti di adempimento di debiti scaduti, – in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, – il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, – le venditrici avevano rinunciato all’ipoteca legale, -il conduttore dell’immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, – sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, – la RAGIONE_SOCIALE e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera, la quale aveva gestito l’addebito e l’accredito del corrispettivo;
la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786 del 2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, cui aveva aderito NOME, in proprio e quale erede unica di NOME, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE per conto di Siena NPL RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE Monte di Paschi di Siena; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da NOME COGNOME né da RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Diema di Siena S.p.A. anche quale incorporante RAGIONE_SOCIALE;
con ordinanze interlocutorie n. 33712/2022 e n. 9183/2023, stante che entrambe le parti lo avevano chiesto,
CC 17.03.2025
Ric. n. 30462/2021
Pres NOME COGNOME
AVV_NOTAIO erano stati disposti rinvii a nuovo ruolo in attesa che le parti definissero transattivamente la lite;
ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c..
Considerato che
1. s uperfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, in data 22 gennaio 2025, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia e la parte controricorrente, in data 28 gennaio 2025, con successivo atto, ha dichiarato di accettare la rinuncia;
gli atti di rinuncia e accettazione risultano sottoscritti dai difensori delle parti a tale riguardo autorizzati, come da procure speciali in atti;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.;
il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ.;
non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della