Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30462/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo s tudio dell’ Avvocato NOME COGNOME e come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
Oggetto: Revocatoria ordinaria
Atto di rinuncia –
Accettazione – Estinzione.
CC 17.03.2025
Ric. n. 30462/2021
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE anche quale incorporante RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22 settembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
1. Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con RAGIONE_SOCIALE, per far dichiarare la simulazione o, in subordine l’inefficacia ex art. 2901 cod.civ., degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed un immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società RAGIONE_SOCIALE oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale;
CC 17.03.2025
Ric. n. 30462/2021
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia ex art. 2901 cod.civ.;
il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che: – non si trattava di atti di adempimento di debiti scaduti, – in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, – il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, – le venditrici avevano rinunciato all’ipoteca legale, -il conduttore dell’immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, – sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, – la RAGIONE_SOCIALE e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera, la quale aveva gestito l’addebito e l’accredito del corrispettivo;
la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786 del 2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, cui aveva aderito NOME COGNOME in proprio e quale erede unica di NOME COGNOME confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE, già Banca Monte di Paschi di Siena; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da NOME COGNOME né da Banca Monte dei Paschi di Diema di Siena S.p.A. anche quale incorporante MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.;
con ordinanze interlocutorie n. 33712/2022 e n. 9183/2023, stante che entrambe le parti lo avevano chiesto,
CC 17.03.2025
Ric. n. 30462/2021
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME erano stati disposti rinvii a nuovo ruolo in attesa che le parti definissero transattivamente la lite;
ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c..
Considerato che
1. s uperfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, in data 22 gennaio 2025, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia e la parte controricorrente, in data 28 gennaio 2025, con successivo atto, ha dichiarato di accettare la rinuncia;
gli atti di rinuncia e accettazione risultano sottoscritti dai difensori delle parti a tale riguardo autorizzati, come da procure speciali in atti;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.;
il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ.;
non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della