Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25674 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17666/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente principale-
-resistente al ricorso incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-resistente al ricorso principale-
-ricorrente incidentale- nonché contro
DEL LUPO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-resistenti al ricorso principale e al ricorso incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 331/2023 depositata il 28/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025 dal
Consigliere COGNOME NOME;
Rilevato che
su ricorso di NOME COGNOME, nonché di NOME, NOME e NOME COGNOME–COGNOME, il Tribunale di Massa con decreto n. 2979/2015 ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 815.581,44 oltre interessi convenzionali di mora e spese di fase monitoria ed esborsi, sulla base della garanzia fideiussoria prestata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, che veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Massa, con sentenza n. 368/2020, integralmente confermata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza n. 331/2023;
avverso la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso con quattro motivi, al quale resistevano con distinti controricorsi: gli originari ricorrenti in monitorio; nonché il RAGIONE_SOCIALE, che proponeva ricorso incidentale con due motivi.
al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE gli originari ricorrenti resistevano con controricorso;
per l’odierna adunanza, in assenza di conclusioni del Procuratore Generale, i difensori della RAGIONE_SOCIALE, muniti di procura speciale, hanno depositato nota con la quale hanno rinunciato al ricorso, avendo le parti in separata sede raggiunto comuni intese per la definizione del
contenzioso; ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate;
il difensore di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia ex art. 390 c.p.c. depositata da RAGIONE_SOCIALE e ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale, sempre a spese compensate;
il difensore dei resistenti NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME COGNOME, a sua volta munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso principale a spese compensate;
Considerato che:
in esito alle rituali rinunce del ricorso principale e di quello incidentale, pur risultando accettata soltanto la rinuncia al ricorso principale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio: sia perché, come precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 28675/2005), la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali); sia perché, come pure precisato da questa Corte (cfr., SU n. 1923/1990, nonché, tra le tante, Cass. n. 4446/1986 e n. 23840/2008), la rinuncia stessa, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva ogni decisione sulle spese del giudizio;
le spese processuali relative al presente giudizio vanno compensate, potendo in tal senso valorizzarsi l’espressa richiesta delle parti, tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale, nonché tra il ricorrente principale ed i resistenti (originari ricorrenti in INDIRIZZO monitoria); e, pur in difetto di esplicita accettazione, vanno compensate anche tra il ricorrente incidentale e i resistenti (originari ricorrenti in INDIRIZZO monitoria), in considerazione della complessità delle
questioni sottese al ricorso incidentale, se non pure dell’ampiezza degli accordi comunque allegati a presupposto delle rinunce;
versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560/2015 e successive);
è riservato il deposito della motivazione entro i sessanta giorni dalla decisione;
p. q. m.
la Corte:
dichiara estinto il presente giudizio;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME