Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11924 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32474/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso SENTENZA del TRIBUNALE DI SCIACCA n. 332/2019 depositata il 30/07/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
Udito il Procuratore Generale ed i difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME convenne NOME COGNOME e NOME COGNOME avanti il Tribunale di Sciacca chiedendo, in relazione ad un caseggiato colonico sito in INDIRIZZO di Sciacca, la riduzione in pristino della corte comune, del piano calpestio e del deflusso delle acque meteoriche, la condanna a porre a distanza legale la finestra e l’antenna parabolica ed a modificare il pluviale della corte comune, nonché l’accertamento della distanza inferiore a quella legale degli alberi posti al confine delle proprietà con condanna alla loro estirpazione.
I convenuti, costituendosi, resistettero e comunque eccepirono l’incompetenza per materia del Giudice adito in ordine alla domanda avente ad oggetto l’osservanza delle distanze stabilite dalla legge riguardo il piantamento degli alberi nonché l’intervenuta usucapione della servitù.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, dispose la separazione delle cause ed ordinò la riassunzione del processo innanzi al Giudice di Pace di Sciacca, con riguardo al giudizio circa la distanza degli alberi dal confine.
Riassunto il giudizio, il giudice , all’esito dell’istruttoria, rigettò le eccezioni di litispendenza e di intervenuta usucapione avanzate dai convenuti ed accolse la domanda attorea disponendo l’estirpazione degli alberi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnarono la predetta decisione. Nella resistenza della controparte, con sentenza n. 332/2019, depositata il 30.07.2019, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettò il gravame. Affermò il giudice di secondo grado che alla declaratoria litispendenza ostava la mancanza di identità circa il petitum causa petendi, né -minore di quella legale – di e la in ordine all’invocata usucapione della distanza avrebbe potuto operare il principio di non contestazione, posto che dagli atti di causa sarebbe emersa una
evidente contestazione della Di NOME COGNOME e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata prova dell’usucapione.
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla scorta di quattro motivi.
Resiste con controricorso COGNOME COGNOME.
Nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa interpretazione degli artt. 7, 9 e 39 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., si denuncia che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di litispendenza nonché l’eccezione ex artt. 7 e 9 c.p.c. avanzate dai ricorrenti ritenendo che, in seguito alla riassunzione, la pronuncia richiesta fosse solo quella afferente la distanza dal piantamento di alberi dal confine e che, nell’atto di riassunzione, il richiamo alle conclusioni della citazione avanti il primo giudice adito fosse stato riproposto per soli fini di completezza dell’esposizione.
Con il secondo motivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 50 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti , ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere contestata l’esistenza degli alberi sul confine per un tempo necessario ad usucapire la servitù.
La circostanza non sarebbe stata contestata dalla resistente né nell’atto di citazione , né nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., né nell’atto di riassunzione , ove si sarebbe opposto esclusivamente che gli alberi si trovassero ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella prevista ex lege .
Mediante il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 50 c.p.c. per omesso
esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il Giudice d ell’ appello avrebbe altresì errato nel non considerare che gli alberi furono piantati nel punto in cui si trovavano attualmente ben trent’anni prima e, dunque, nel considerare non provata l’usucapione della servitù. A tal fine il termine decorrerebbe dalla data del piantamento, perché sarebbe da tale momento che avrebbe avuto inizio la situazione di fatto idonea a determinare l’acquisto del diritto per decorso del tempo; tale circostanza risulterebbe provata sia dall’età degli alberi , di cui alla CTP in atti, che dal fatto storico, non contestato ex art. 115 c.p.c., quindi provato, che gli alberi furono piantati nel punto ove si trovano oggi da oltre trent’anni.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 91 c.p.c.
La sentenza impugnata sarebbe erronea in ordine alla regolamentazione delle spese.
Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 2 aprile 2025, i ricorrenti hanno fatto pervenire una rinuncia all’odierno ricorso , a cui ha aderito la controricorrente.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 comma 3° c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2025, nella pubblica udienza della 2