SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1289 2025 – N. R.G. 00000346 2025 DEPOSITO MINUTA 27 10 2025 PUBBLICAZIONE 27 10 2025
C.F.
NOME COGNOME del foro di Macerata
CORTE D’APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona -I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 346NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE contenziosi dell’anno 2025 e promossa
DA
, C.F. , quale socio accomandatario e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
IVA rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME del foro di Macerata P.
APPELLANTE
CONTRO
C.F.
, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO
C.F.
Macerata
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 197/2025 del Tribunale di Macerata emessa in data 12.03.2025 in materia di prelazione agraria
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato accomandatario e legale rappresentante della quale socio
conveniva in giudizio
e per la riforma della sentenza indicata in epigrafe; gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del gravame; ad esito della udienza di comparizione per la trattazione dell’istanza ex art. 283 c.p.c. la Corte di Appello ha formulato proposta conciliativa assegnando termine alle parti per l’accettazione o il rifiuto; ciascuna parte ha accettato la proposta conciliativa come da note depositate in atti.
In particolare le accettavano la proposta conciliativa, con la ‘prospettiva di un auspicato riesame della formulata ipotesi di compensazione delle spese del grado di giudizio.’
Osserva la Corte che la proposta conciliativa formulata prevede la rinuncia all’appello con spese di lite del grado compensate; l’accettazione della proposta da parte dell’appellante e de gli appellati equivale pertanto a ll’intervenuta rinuncia all’appello con contestuale accettazione, sicchè va dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Invero, l’estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all’azione va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
,
C.F.
e
C.F.
C.F.
rappresentate e difese dall’ AVV_NOTAIO del foro di
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un’espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l’art.338 c.p.c. si limita a disporre che l’estinzione del procedimento d’appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata; che l’applicabilità dell’art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall’art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell’art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Tuttavia proprio la possibile definitività della sentenza di primo grado (in caso di rinuncia agli atti) , la necessità dell’adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell’organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Le spese del grado vanno compensate, in forza della proposta conciliativa; nel caso di specie le hanno solo auspicato un riesame della proposta accettata dalle altre controparti, con formulazione che non può essere considerata né rifiuto né controproposta; detto riesame della proposta conciliativa non può essere adottato, atteso che la proposta conciliativa può essere modificata solo se tutte le parti concordano, altrimenti va o accettata o rifiutata; del resto questo Collegio ha considerato che la compensazione delle spese di lite del grado costituisse adeguato bilanciamento alla rinuncia al gravame con estinzione del giudizio, pronuncia che comporta per le parti la definitività della sentenza di prime cure e, quindi, la definizione della vicenda contrattuale fra loro intercorsa.
N on sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l’impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto
,
-dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa fra le parti le spese di lite del grado
Ancona, li 27.10.2025
Il Presidente est.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME