Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24385-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 648/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2021 R.G.N. 1592/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza, dalla data del 6 settembre 2016, di trasferimento dell’azienda, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, con la qualifica di giornalista redattore ordinario ai sensi del c.n.l.g. e, per l’effetto, condannato la società al pagamento delle retribuzioni arretrate in favore della COGNOME, nella misura di € 3.134,77 lordi mensili, a decorrere dal momento dell’acquisizione dell’azienda, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha depositato controricorso;
successivamente è stato depositato atto sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti con il quale i medesimi, dato atto dell’avvenuta definizione della controversia a mezzo di accordo transattivo, hanno dichiarato di rinunziare al giudizio ai sens i dell’art. 390 c.p.c.;
Considerato che
con atto sottoscritto da entrambi i procuratori delle parti, questi ultimi, muniti dei corrispondenti poteri, dato atto che la controversia era stata definita in via transattiva, hanno dichiarato <> di rinunziare al giudizio ai sensi de ll’art. 390 c.p.c.;
alla stregua di quanto sopra deve ritenersi perfezionata l’accettazione della rinunzia della parte controricorrente (in tali
termini dovendo qualificarsi la dichiarazione di rinunzia congiunta riferibile al procuratore della controricorrente);
e ssendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio , giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4;
alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 maggio