Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede con la Rinuncia al Ricorso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale, evidenziando le conseguenze della rinuncia al ricorso da parte dell’appellante e della sua accettazione da parte della controparte. Questo caso, che vedeva contrapposti un noto istituto di credito e un privato cittadino, si è concluso proprio con un decreto che dichiara estinto il procedimento.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Rinuncia
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un istituto bancario contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. A seguito dell’instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, la banca ricorrente ha tuttavia deciso di fare un passo indietro, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione. Questa decisione è stata formalizzata attraverso un atto di rinuncia al ricorso.
Contestualmente, la controparte, un privato cittadino costituitosi in giudizio come controricorrente, ha formalmente accettato tale rinuncia. Questo accordo tra le parti ha posto le basi per la conclusione anticipata del processo.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto della rinuncia del ricorrente e dell’accettazione del controricorrente, la Corte di Cassazione ha proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per questo tipo di atto. L’esito di tale verifica è stato positivo: la rinuncia possedeva tutte le caratteristiche richieste dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Di conseguenza, la Corte ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. È importante notare che, grazie alle modifiche legislative introdotte nel 2016, in casi come questo l’estinzione può essere dichiarata con un decreto presidenziale, una procedura più snella rispetto alla tradizionale sentenza collegiale.
Le Motivazioni Giuridiche: L’Applicazione degli Artt. 390 e 391 c.p.c.
Il decreto si fonda sull’applicazione diretta delle norme procedurali che regolano la rinuncia agli atti del giudizio. L’articolo 390 del codice di procedura civile stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del processo. L’articolo 391, nella sua versione aggiornata, prevede che sulla rinuncia la Corte provveda con decreto se non deve decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento.
Un punto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito che ‘nulla va statuito sulle spese’ proprio perché la rinuncia è stata accettata dalla controparte. In questi casi, la legge presume un accordo implicito tra le parti anche sulla compensazione delle spese legali relative alla fase del giudizio che si sta concludendo, salvo diverso accordo esplicito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
La decisione analizzata dimostra come l’istituto della rinuncia al ricorso, se accettato, rappresenti uno strumento efficace per porre fine a una controversia in modo rapido e definitivo. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Chiusura del Contenzioso: Il processo si estingue, il che significa che la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva e non può più essere messa in discussione.
2. Nessuna Condanna alle Spese: L’accettazione della rinuncia evita una pronuncia sulle spese di lite, che altrimenti sarebbero state poste a carico della parte soccombente (il rinunciante). Questo incentiva soluzioni concordate tra le parti per terminare le liti pendenti.
3. Efficienza Processuale: L’utilizzo del decreto, anziché di una sentenza, per dichiarare l’estinzione snellisce il lavoro della Corte, permettendo di definire rapidamente le cause in cui le parti hanno già trovato un’intesa sulla cessazione del contenzioso.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciarvi?
Se la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) vi rinuncia e la controparte (controricorrente) accetta tale rinuncia, il processo si estingue. Ciò significa che il giudizio si conclude senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte?
Come stabilito nel decreto, se la rinuncia al ricorso viene accettata dalla controparte, la Corte non emette alcuna statuizione sulle spese. Si presume che le parti abbiano raggiunto un accordo anche su questo aspetto, e ciascuna sostiene i propri costi legali per quella fase del giudizio.
È sempre necessaria una sentenza per dichiarare l’estinzione del giudizio in Cassazione?
No. Come specificato nel provvedimento, a seguito delle modifiche legislative del 2016 all’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata con un decreto, una forma più agile e rapida rispetto a una sentenza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19005 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19005 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 8038/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n.64/2025 depositata il 28/01/2025.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/07/2025