Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29921 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10838/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se medesimo
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 826/2020, depositata il 15.10.2020, NRG NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha agito nei confronti della Regione Calabria lamentando l’illegittimità della revoca del suo incarico di dirigente dell’avvocatura regionale in applicazione di un asserito illegittimo meccanismo di spoil system.
La Corte d’Appello di Catanzaro, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto che non vi fosse luogo a discorrere dell’illegittimità della revoca, perché il contratto intercorso con il ricorrente era nullo, in quanto concluso in violazione dell’art. 19. co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001.
La Corte territoriale evidenziava l’esistenza di tre profili di invalidità consistenti nel mancato rispetto del limite percentuale per le assunzioni, nell’avvenuta assunzione senza verifica che vi fosse personale confacente nei ruoli ed infine nell’assenza di criteri selettivi idonei e comunque di un’idonea selezione.
Essa evidenziava altresì come il ricorrente, nonostante analoghi rilievi di nullità da parte del Tribunale, avesse poi appellato senza fare riferimento al tema dell’invalidità per difetto delle regole selettive.
In ogni caso riteneva la ricorrenza dell’invalidità rispetto a tutte le ipotesi rilevate e sosteneva che, se anche il ricorrente, per mera ipotesi, non fosse stato da qualificare come dirigente, le nullità (esclusa solo quella sulle percentuali) ricorrevano comunque.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, resistiti da controricorso della Regione.
Con note rispettivamente depositate in via telematica in data 9 e 10 ottobre 2025 il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio di cassazione e la rinuncia è stata accettata incondizionatamente dalla Regione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso per cassazione ha per effetto l’estinzione del giudizio (art. 391, co. 2, c.p.c.) e l’accettazione della parte controricorrente comporta altresì che non si debba provvedere sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.).
In tal senso va quindi definito il giudizio.
Non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15, Cass. n. 29821/2025).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il 16.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME