Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Pone Fine alla Causa
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito della controversia. Questo accade quando sopravvengono specifici eventi procedurali, come la rinuncia agli atti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una lite, giunta fino al terzo grado di giudizio, possa trovare la sua fine attraverso un accordo tra le parti, culminato nella rinuncia al ricorso e nella conseguente declaratoria di estinzione.
I Fatti di Causa: Un Contenzioso tra Creditori e Debitori
La vicenda trae origine da un’azione legale intentata da un istituto di credito nei confronti di tre soggetti privati. L’obiettivo della banca era quello di tutelare le proprie ragioni creditorie, chiedendo al tribunale, in via principale, di dichiarare la simulazione di un atto notarile con cui i privati avevano disposto di un bene e, in subordine, di revocarne gli effetti tramite l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 del codice civile.
Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda di simulazione ma accolto quella di revocatoria. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello. Ritenendo ingiusta la sentenza, i privati avevano deciso di presentare ricorso per cassazione.
La Svolta in Cassazione: la Rinuncia e l’Estinzione del Giudizio
Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Le parti hanno raggiunto un’intesa. I ricorrenti hanno formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso, che è stato prontamente accettato dalla controparte. L’accordo prevedeva anche la compensazione integrale delle spese legali relative al giudizio di cassazione.
A fronte di questi atti, il percorso processuale si è interrotto. La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, ma si è limitata a prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla contesa.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su una precisa norma del codice di procedura civile, l’articolo 391, ultimo comma. Questa disposizione stabilisce che, in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo. La Corte ha quindi agito come un notaio della volontà delle parti, senza poter esprimere alcuna valutazione sulla fondatezza o meno delle questioni sollevate nel ricorso. Anche la decisione di non pronunciarsi sulle spese deriva direttamente dall’accordo di compensazione raggiunto, che vincola il giudice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La vicenda evidenzia un aspetto fondamentale del processo civile: le parti ne sono le vere protagoniste e possono decidere di porvi fine in qualsiasi momento, anche nella fase più alta del giudizio. L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta che la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventi definitiva e inoppugnabile. Per i privati, significa accettare l’esito dei gradi precedenti; per l’istituto di credito, significa ottenere la stabilità della decisione a proprio favore, evitando le incertezze e i tempi di un giudizio di cassazione. Questa soluzione dimostra come la ricerca di un accordo possa rappresentare una strategia vantaggiosa per entrambe le parti, garantendo certezza e risparmio di risorse.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione non esamina il merito della questione ma si limita a dichiarare formalmente la fine del giudizio, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Perché la Corte non ha deciso nel merito della causa?
La Corte non ha deciso nel merito perché la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, preclude qualsiasi valutazione sulle questioni sollevate. La volontà delle parti di terminare la lite prevale sulla necessità di una pronuncia di diritto.
Come sono state regolate le spese legali del giudizio di Cassazione?
Le spese legali sono state compensate tra le parti. Ciò significa che ciascuna parte ha sostenuto i propri costi. Questa decisione è stata presa sulla base di uno specifico accordo tra i contendenti, che è stato recepito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15706/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in RIETI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in RIETI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo a rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE PER AZIONI
-intimato- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3401/2023 depositata il 12/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 17.08.2020 il Banco di Desio e della Brianza conveniva in giudizio i sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione dell’atto a rogito Notaio NOME COGNOME del 03.2.20 rep. n, 17122 – racc.10146, trascritto a Rieti il 4.2.20 ai nn.758 registro generale e 636 registro particolare, e così per l’effetto l’inopponibilità dello stesso al Banco di Desio e Brianza s.p.a.; ed in via subordinata la revoca del medesimo atto ai sensi dell’art.2901 c.c. .
Il Tribunale di Rieti ha dichiarato inammissibile la prima domanda, ed accolto la seconda.
La Corte di Appello di Roma ha confermato.
La decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dei convenuti con quattro motivi di ricorso, di cui la banca ha chiesto il rigetto.
Nelle more è intervenuta rinuncia al ricorso, depositato telematicamente il 30 aprile 2025, con relativa accettazione e con accordo di compensazione delle spese.
Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16/5/2025