Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se le Parti Trovano un Accordo?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza di merito. Ciò accade, tipicamente, quando viene meno l’interesse delle parti a proseguire la controversia. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un accordo transattivo, seguito da una formale rinuncia al ricorso, porti a questa conclusione, anche nel grado più alto della giurisdizione.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda trae origine da una complessa disputa societaria sorta all’interno di un consorzio costituito per la realizzazione di grandi opere ferroviarie. Una delle società consorziate aveva impugnato tre delibere assembleari, dando il via a un giudizio arbitrale. L’esito del lodo arbitrale era stato a sua volta oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’Appello e, successivamente, era giunto fino alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con una precedente ordinanza, aveva parzialmente accolto il ricorso di una delle parti, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte territoriale. Contro questa decisione, il consorzio e le altre società avevano proposto ricorso per revocazione, un mezzo di impugnazione straordinario. È proprio in questa fase che si è verificata la svolta decisiva.
La Svolta: l’Accordo e la Rinuncia al Ricorso
Successivamente alla presentazione del ricorso per revocazione, le parti in causa sono riuscite a definire il contenzioso attraverso un accordo transattivo. In conseguenza di ciò, il consorzio ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso prima dell’udienza fissata per la discussione.
Questo atto ha modificato radicalmente lo scenario processuale. La volontà delle parti di porre fine alla lite ha prevalso sulla necessità di ottenere una decisione giurisdizionale sul merito della revocazione.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia regolarmente depositata dalla parte ricorrente prima dell’udienza, ha applicato le norme del codice di procedura civile che regolano questa eventualità. Ai sensi degli articoli 306, 390 e 391 del c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalle altre parti costituite (o se non necessita di accettazione), comporta l’immediata estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il processo è uno strumento a disposizione delle parti per la tutela dei loro diritti, ma se le parti stesse manifestano la volontà di non proseguire, il processo non ha più ragione di esistere. La rinuncia è l’atto formale che esprime questa volontà in modo inequivocabile. Avendo le parti dichiarato di aver definito il contenzioso, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Questo significa che ciascuna parte si è fatta carico dei propri costi legali, una soluzione coerente con la natura consensuale della chiusura della disputa. Inoltre, la Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione della norma che prevede il raddoppio del contributo unificato, citando un proprio precedente (Cass. n. 25485/2018), poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione per rinuncia.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio pratico: la via dell’accordo è percorribile in ogni stato e grado del giudizio, persino dinanzi alla Corte di Cassazione e nell’ambito di un procedimento straordinario come la revocazione. La formalizzazione dell’accordo attraverso la rinuncia al ricorso è lo strumento processuale corretto per chiudere definitivamente la controversia in modo efficiente, evitando ulteriori costi e tempi processuali. La conseguente compensazione delle spese legali rappresenta un esito logico e frequente quando la fine del processo deriva da una volontà congiunta delle parti di porre fine alla lite.
Cosa succede se le parti raggiungono un accordo dopo aver presentato ricorso in Cassazione?
Se le parti raggiungono un accordo, la parte che ha presentato il ricorso può depositarne un atto formale di rinuncia. Tale rinuncia, se effettuata prima dell’udienza, porta la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio in questo caso?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire il contenzioso, come previsto dagli articoli 306, 390 e 391 del codice di procedura civile.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese legali vengono sempre compensate?
Non necessariamente, ma è una conseguenza molto comune. In questo caso specifico, la Corte ha compensato le spese perché le stesse parti hanno dichiarato di aver definito il contenzioso tramite un accordo, il che giustifica che ogni parte sostenga i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18119 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11966/2024 R.G. proposto da : CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FERROVIARIE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOMENOME (CODICE_FISCALE e NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avvocati dell’avvocato COGNOME NOME (LMBGPP49M07D150Y) COGNOME NOME (BRCSRN73T62D530W), COGNOME NOME (TTRNDR78D21H919G), COGNOME (BCCRNT68P30G388D), COGNOME NOME (SLGMNL57L52L407W), COGNOME NOME (RLLFNC65H49F205F)
-controricorrente-
Ricorso per revocazione della ORDINANZA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE n. 34473/2023 depositata il 11/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025
dal Consigliere COGNOME
RILEVATO CHE
Il Consorzio Saturno, di cui faceva parte anche la società RAGIONE_SOCIALE, è stato costituito in data 24 luglio 1986 per la realizzazione di opere ferroviarie (sistema di alta velocità). Alstom ha promosso tre distinti giudizi arbitrali poi riuniti in uno solo, impugnando tre delibere assembleari. Con il lodo arbitrale è stata respinta l’impugnazione della prima e seconda delibera e accolta l’impugnazione della terza delibera, tuttavia condannando RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore di Consorzio Saturno e delle consorziate. COGNOME ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello di Milano che ha dichiarato l’impugnazione inammissibile nella parte in cui riguardava le prime due delibere nonché l’impugnazione incidentale svolta dal Consorzio relativamente all’annullamento della terza delibera; ha dichiarato altresì l’erroneità del capo del lodo che condannava COGNOME al risarcimento del danno e respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da COGNOME nei confronti di COGNOME.
Il Consorzio, nonché le società consorziate, hanno proposto ricorso per cassazione e RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 34473 del 2023 ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale, respinti i primi due motivi del ricorso principale e, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Il Consorzio ha impugnato la predetta ordinanza per revocazione ex art. 391 bis e 394 n. 4) c.p.c. affidandosi ad un
motivo. Alstom si è difesa con controricorso. Successivamente il Consorzio RAGIONE_SOCIALE e le altre consorziate hanno depositato atto con il quale, premettendo che le parti hanno definito il relativo contenzioso, hanno dichiarato di rinunciare, con spese di lite integralmente compensate, al ricorso iscritto al R.G. n.11966/2024 In considerazione dell’intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte prima della udienza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese, avendo le parti dichiarato di avere definito il contenzioso, possono essere compensate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10/06/2025.