Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Ferma il Processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un errore procedurale, seguito da una scelta strategica, possa portare all’estinzione del giudizio prima di una decisione nel merito. Il caso riguarda un ricorso per cassazione presentato da una società contro una sua ex dipendente, terminato non con una sentenza, ma con una dichiarazione di estinzione a causa della rinuncia agli atti della ricorrente. Analizziamo i passaggi che hanno condotto a questa conclusione.
I Fatti di Causa: Un Errore di Notifica
Una società operante nel settore della moda aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, la notifica del ricorso era stata effettuata in modo errato. Anziché essere indirizzata personalmente alla controparte, che era rimasta contumace (cioè non si era costituita) nel giudizio di appello, la notifica era stata inviata ai suoi avvocati del giudizio di primo grado.
Questo errore procedurale è fondamentale: quando una parte è contumace in appello, gli atti successivi, come il ricorso per cassazione, devono essere notificati personalmente, non ai difensori del precedente grado di giudizio. Rilevato il vizio, la Corte di Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva dichiarato la nullità della notifica e ordinato alla società ricorrente di procedere alla sua rinnovazione entro un termine perentorio di trenta giorni.
La Scelta della Rinuncia e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte all’obbligo di rinnovare la notifica, la società ricorrente ha preso una decisione che ha cambiato il destino del processo. Invece di adempiere all’ordine del giudice e notificare nuovamente il ricorso alla controparte, il suo difensore ha depositato un atto di “rinunzia agli atti del giudizio”.
Con questo atto, la società ha formalmente dichiarato di non voler più proseguire con il ricorso. La rinuncia agli atti è un istituto previsto dal codice di procedura civile che consente alla parte che ha promosso una causa di abbandonarla. La conseguenza diretta di tale atto, come previsto dalla legge, è l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, preso atto della formale rinuncia depositata dalla società ricorrente, non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. Le motivazioni sono semplici e dirette: la volontà della parte di non proseguire il giudizio, manifestata tramite la rinuncia, impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il processo senza entrare nel merito delle questioni sollevate nel ricorso. Inoltre, in applicazione dell’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, proprio in ragione della modalità con cui il giudizio si è concluso.
Conclusioni
Questa vicenda processuale evidenzia due aspetti pratici di grande importanza. In primo luogo, sottolinea la criticità della corretta esecuzione delle notifiche, specialmente nei confronti di una parte contumace, un errore che può portare a ritardi e complicazioni. In secondo luogo, dimostra come la rinuncia agli atti costituisca uno strumento a disposizione delle parti per porre fine a un contenzioso, magari a seguito di una rivalutazione delle probabilità di successo o per altre ragioni strategiche. La conseguenza finale è che la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa definitiva, poiché il giudizio di cassazione si è concluso senza una pronuncia nel merito.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene notificato alla parte sbagliata?
La notifica viene considerata nulla. La Corte di Cassazione, se rileva il vizio, può ordinare alla parte ricorrente di rinnovare la notifica correttamente entro un termine perentorio.
Qual è la conseguenza di una ‘rinunzia agli atti del giudizio’?
La conseguenza principale è l’estinzione del giudizio. Il processo si conclude senza una decisione sul merito della controversia, e la sentenza precedentemente impugnata diventa definitiva.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia in Cassazione, chi paga le spese legali?
Secondo l’ordinanza, che applica l’art. 391, ultimo comma, c.p.c., la Corte dichiara estinto il processo senza disporre sulle spese, poiché la rinuncia è intervenuta prima che la controparte si costituisse nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23570/2019 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente contro
Scida NOME .
intimata
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 717/2019 pubblicata in data 08/03/2019, n.r.g. 1984/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, che è stato notificato a due avvocati invece che alla RAGIONE_SOCIALE personalmente, la quale era rimasta appellata contumace in secondo grado, come risulta dalla sentenza d’appello e come riconosce anche la ricorrente (v. ricorso per cassazione p. 10).
Quindi il ricorso per cassazione andava notificato personalmente, sicché
OGGETTO:
l’avvenuta notifica ai difensori e procuratori della Scida nel giudizio di primo grado è stata ritenuta nulla. Ne è conseguita l’ordinanza n. 11797/2024, con cui questa Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.
Tale ordinanza è stata comunicata in data 02/05/2024 come risulta dalla PEC della cancelleria. Quindi il termine di trenta giorni per l’adempimento scadeva l’01/06/2024 che era sabato e quindi differito al 03/06/2024.
In data 31/01/2025 il difensore della ricorrente ha depositato ‘rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.’, allegando mail -rivolta al predetto difensore -con cui la società ricorrente dichiara di non voler procedere alla rinotifica del ricorso.
Preso atto di questa rinunzia, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data