Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28171 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31133-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA COGNOMEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
R.G.N. 31133/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
1.
NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1297/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 656/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME contro la soc. RAGIONE_SOCIALE, era stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato al medesimo in data 8/6/2016, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore;
a ll’odier na adunanza è pervenuto atto di rinuncia congiunta al presente giudizio sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con il quale si dà atto di intervenuta recente transazione giudiziale e della sopravvenuta mancanza di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, con compensazione totale delle spese;
CONSIDERATO CHE
la rinuncia delle parti alla prosecuzione del presente giudizio determina, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., una situazione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, con effetti estintivi del giudizio medesimo;
a norma dell’art. 39 1, co. 4, c.p.c., poiché alla rinuncia hanno aderito tutte le parti, non è pronunciata condanna alle spese;
neppure sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19