Estinzione del giudizio: quando l’accordo tra le parti chiude la causa
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come una causa possa concludersi prima di una decisione di merito, grazie a un accordo tra le parti. Il caso, relativo a una controversia sulle distanze tra edifici, si è risolto con una dichiarazione di estinzione del giudizio, dimostrando l’efficacia degli strumenti processuali che favoriscono la conciliazione.
I fatti del caso: una disputa sulle distanze edilizie
Tutto ha inizio quando il proprietario di un fabbricato cita in giudizio la società proprietaria del terreno confinante. L’accusa è di aver costruito un nuovo edificio senza rispettare la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, imposta sia dalla normativa nazionale (d.m. 1444/1968) sia dal piano regolatore locale. La richiesta al Tribunale era chiara: ordinare la demolizione della costruzione e ottenere un risarcimento per i danni subiti.
Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello rigettano le richieste dell’attore, confermando la legittimità dell’operato della società convenuta. Insoddisfatto, il proprietario decide di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso basato su sei motivi.
La svolta processuale e l’estinzione del giudizio
Il processo in Cassazione prende una piega inaspettata. Poco prima dell’udienza in camera di consiglio, le parti depositano un atto congiunto. In questo documento, il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e a tutti gli atti del giudizio. Contestualmente, la società controricorrente dichiara di accettare tale rinuncia. L’accordo prevedeva anche la compensazione integrale delle spese legali, ovvero ogni parte si sarebbe fatta carico dei propri costi.
Anche il Pubblico Ministero, che inizialmente aveva chiesto il rigetto del ricorso, non ha avuto obiezioni, prendendo atto della volontà delle parti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sull’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma disciplina proprio la rinuncia al ricorso. La Corte ha semplicemente preso atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla controversia. La rinuncia, accettata dalla controparte, determina automaticamente l’estinzione del giudizio.
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese legali. Poiché le parti avevano espressamente concordato la compensazione delle spese, la Corte non ha dovuto emettere alcuna pronuncia di condanna. L’accordo tra le parti prevale, e il giudice si limita a recepirlo. Pertanto, la Corte ha dichiarato il giudizio estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
Le conclusioni: l’importanza dell’accordo tra le parti
Questa ordinanza evidenzia come la volontà delle parti possa essere determinante per la conclusione di un processo, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. La rinuncia agli atti, quando accettata, rappresenta uno strumento efficace per evitare i tempi e i costi di una sentenza definitiva.
La scelta di compensare le spese legali è un elemento cruciale che facilita tali accordi, eliminando uno dei principali ostacoli alla risoluzione bonaria delle liti. Per i cittadini e le imprese, questa vicenda ricorda che la via del dialogo e dell’accordo può essere più vantaggiosa di una lunga e incerta battaglia legale, portando a una soluzione rapida e condivisa che permette di chiudere definitivamente la controversia.
Cosa significa estinzione del giudizio?
Significa che il processo si chiude anticipatamente, senza una decisione sul merito della questione, a causa di eventi previsti dalla legge, come in questo caso la rinuncia agli atti del processo da parte del ricorrente, accettata dalla controparte.
Cosa succede alle spese legali in caso di rinuncia accettata?
Se le parti, come in questa vicenda, si accordano per compensare le spese, significa che ognuna paga i propri avvocati e la Corte non emette alcuna condanna al pagamento delle spese legali. L’accordo tra le parti prevale.
È possibile rinunciare a un ricorso anche se si è già arrivati in Cassazione?
Sì, la legge lo permette. Le parti possono decidere di porre fine alla lite in qualsiasi fase del processo, fino a poco prima della decisione finale, depositando un atto di rinuncia che, se accettato dalla controparte, porta all’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5809 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5809 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19739/2019 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZOOSTIA, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 701/2019 depositata il 19/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Dottor NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; Premesso che:
1.NOME COGNOME, proprietario di un fabbricato in Comune di Lagnasco, conveniva davanti al Tribunale di Cuneo la snc RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME e NOME, proprietaria confinante, deduceva che la convenuta aveva realizzato un edificio senza rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate imposta dall’art. 9 del d.m. 1444/1968 e dall’art. 5 del piano regolatore locale che riproduceva la disposizione del decreto, chiedeva la condanna della convenuta alla demolizione dell’edificio e al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino con sei motivi avversati dalla società RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria chiedendo rigettarsi il ricorso;
nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato un atto, datato 10 febbraio 2025, contenente rinuncia agli atti del processo e accettazione della rinuncia a spese compensate;
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e non va pronunciata condanna alle spese, essendovi accettazione alla rinunzia;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Roma 13 febbraio 2025
Il Presidente
NOME COGNOME