Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14133 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15937 -2019 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME CORRADO, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGOSISTEMA INFORMATIVO SOCIO RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 15937/2019
CC 18/04/2024
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1404/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 479/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Lodi n. 276/15, che aveva respinto la domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle quote SISS previste dall’accordo collettivo regionale del 2003 e da quelli seguenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1404/2018, ha rigettato l’appello.
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato il 28 marzo 2024 rinuncia agli atti, a sua volta accettata dalla parte controricorrente con atto depositato il 15 aprile 2024.
Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto.
Nessuna statuizione deve esservi quanto alle spese, in ragione dell’intervenuta accettazione ex art. 391 c.p.c.
Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, in ragione dell’esito della lite.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV