Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Pone Fine alla Causa
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di giungere a una sentenza definitiva. Questo accade quando si verificano determinati eventi previsti dalla legge, come la rinuncia agli atti da parte di chi ha iniziato la causa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’accordo tra le parti possa portare a una rapida chiusura del contenzioso, con importanti implicazioni sulle spese legali.
I Fatti del Caso: Un Contenzioso tra Azienda e Istituzioni Pubbliche
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un’azienda di trasporti. L’azienda impugnava una sentenza della Corte d’Appello che la vedeva contrapposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli Ispettorati del Lavoro. Il contenuto della disputa originaria non è oggetto dell’ordinanza, ma il contesto suggerisce un contenzioso in materia di diritto del lavoro o sanzioni amministrative.
La Svolta Processuale e l’Estinzione del Giudizio
Prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito della questione, si è verificato un evento decisivo. La società ricorrente ha depositato un’istanza formale con la quale dichiarava di voler rinunciare al proprio ricorso.
Questo atto unilaterale è stato seguito dalla reazione delle controparti. Il Ministero e gli Ispettorati hanno aderito all’istanza, accettando non solo la rinuncia ma anche la proposta di compensare integralmente le spese legali. La compensazione significa che ogni parte si fa carico dei propri costi, senza che la parte soccombente debba rimborsare quella vittoriosa.
La Decisione della Corte: Accordo e Chiusura del Procedimento
Preso atto della volontà concorde di tutte le parti coinvolte, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che ratificare la situazione. La camera di consiglio, dopo aver esaminato l’istanza di rinuncia e la successiva accettazione, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. Contestualmente, in linea con l’accordo raggiunto, ha disposto la compensazione delle spese processuali.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La motivazione alla base della decisione è puramente procedurale e si fonda sulla volontà espressa dalle parti. Il Codice di Procedura Civile prevede che il processo si estingua per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. In questo caso, l’accettazione esplicita da parte del Ministero e degli Ispettorati ha reso la rinuncia pienamente efficace, privando la Corte della necessità di decidere nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame dimostra come gli strumenti procedurali, se usati in modo collaborativo, possano portare a una risoluzione efficiente delle controversie legali, anche in ultimo grado di giudizio. La rinuncia accettata, seguita da un accordo sulle spese, evita i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale. Per le parti, l’estinzione del giudizio significa la chiusura definitiva della lite in Cassazione, rendendo inappellabile la sentenza precedente. Si tratta di una soluzione pragmatica che evidenzia l’importanza della volontà delle parti nel determinare le sorti del processo stesso.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’?
Significa che il processo si chiude prima di arrivare a una decisione finale sul merito della controversia. In questo caso, è avvenuta a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società appellante.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del giudizio?
In questa vicenda specifica, le parti hanno raggiunto un accordo per la ‘compensazione totale delle spese’. Ciò vuol dire che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali per il giudizio in Cassazione, senza che nessuna dovesse rimborsare l’altra.
È sempre necessaria l’accettazione delle altre parti per la rinuncia al ricorso?
L’ordinanza evidenzia che le controparti hanno ‘aderito per accettazione’ alla rinuncia. Questo indica che il loro consenso è stato un elemento fondamentale affinché la Corte potesse dichiarare l’estinzione del giudizio secondo i termini concordati, inclusa la compensazione delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8156 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8156 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31913/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 387/2019 depositata il 18/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso del 18.10.19 la società RAGIONE_SOCIALE ricorreva innanzi a questa corte per la cassazione della sentenza emessa dalla corte d’appello di Reggio Calabria in data 18.4.19; il ministero del lavoro e l’ispettorato nazionale del lavoro nonché l’ispettorato territoriale del lavoro di Reggio Calabria si costituivano con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE:
Con istanza del 29.1.25 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso con compensazione totale delle spese e all’atto relativo hanno aderito per accettazione, anche sulla compensazione delle spese, le altre parti.
PQM
dichiara estinto il giudizio e compensate le spese
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio