Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8156 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31913/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ISPETTORATO NAZIONALE DEL RAGIONE_SOCIALE, ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro ISPETTORATO NAZIONALE DEL RAGIONE_SOCIALE, ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 387/2019 depositata il 18/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con ricorso del 18.10.19 la società RAGIONE_SOCIALE ricorreva innanzi a questa corte per la cassazione della sentenza emessa dalla corte d’appello di Reggio Calabria in data 18.4.19; il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE nonché l’RAGIONE_SOCIALE territoriale del RAGIONE_SOCIALE di Reggio Calabria si costituivano con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE:
Con istanza del 29.1.25 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso con compensazione totale delle spese e all’atto relativo hanno aderito per accettazione, anche sulla compensazione delle spese, le altre parti.
PQM
dichiara estinto il giudizio e compensate le spese
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio