Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Accade Quando le Parti Rinunciano?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo civile, diversa dalla sentenza di merito. Si verifica quando, per varie ragioni previste dalla legge, il procedimento si interrompe definitivamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare uno di questi casi: la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Vediamo come una lunga controversia familiare sullo scioglimento della comunione legale si sia conclusa non con una decisione sul diritto, ma con un atto processuale che ha posto fine alla lite.
I Fatti del Caso: La Controversia sulla Data di Scioglimento della Comunione
La vicenda trae origine da un giudizio di scioglimento della comunione legale tra due ex coniugi. Il punto cruciale del dibattito era l’applicazione di una modifica legislativa (Legge n. 55/2015) che aveva introdotto un nuovo secondo comma all’art. 191 del codice civile, riguardante il momento esatto in cui la comunione dei beni si scioglie durante un procedimento di separazione.
Il Tribunale di primo grado aveva applicato la nuova norma, ritenendola operante anche per i procedimenti già in corso al momento della sua entrata in vigore. La parte soccombente aveva impugnato tale decisione, sostenendo una diversa interpretazione.
Il Percorso Giudiziario e l’Estinzione del Giudizio
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del primo giudice, respingendo il gravame. Secondo i giudici di secondo grado, la nuova legge era applicabile poiché il procedimento di separazione era ancora pendente al momento della sua entrata in vigore, nonostante fosse già passata in giudicato la sola pronuncia sullo status di separati dei coniugi.
Di fronte a questa seconda sconfitta, la parte interessata ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare nel merito i motivi del ricorso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia, a cui la controparte ha prontamente aderito.
La Decisione della Corte di Cassazione e le sue Motivazioni
La Corte, presa visione della rinuncia e della relativa accettazione, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Le motivazioni di questa decisione sono puramente procedurali e si fondano sull’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rinuncia accettata, il processo si estingue senza che il giudice debba pronunciarsi sulle spese legali. Le parti, presumibilmente, hanno trovato un accordo privato per chiudere la controversia.
La Corte ha inoltre specificato che l’estinzione del procedimento esclude l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Questa norma prevede l’obbligo, per la parte che ha impugnato senza successo, di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato. Poiché il giudizio si è estinto senza una decisione di rigetto o inammissibilità, tale obbligo non sorge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza evidenzia un importante strumento a disposizione delle parti per porre fine a una lite. La rinuncia al ricorso, specialmente se accettata, chiude definitivamente il contenzioso in quella sede. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Definitività della Sentenza Precedente: Con l’estinzione del giudizio di Cassazione, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva a tutti gli effetti. La questione legale sollevata non viene decisa dalla Suprema Corte, e rimane valido quanto stabilito nel grado precedente.
2. Gestione delle Spese Legali: Le parti evitano una condanna alle spese da parte della Cassazione, gestendo la questione tramite accordi privati.
3. Nessuna Sanzione: Il ricorrente evita di dover pagare il cosiddetto ‘doppio contributo’, una sanzione prevista per le impugnazioni infondate.
In sintesi, l’estinzione del giudizio per rinuncia rappresenta una via d’uscita strategica che consente alle parti di concludere un processo, cristallizzando la decisione precedente ed evitando ulteriori costi e sanzioni.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
Il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto. Questo significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito da parte della Corte.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
La Corte non si pronuncia sulle spese. Come stabilito dall’art. 391, ultimo comma, c.p.c., la questione delle spese viene generalmente regolata da accordi privati tra le parti o, in assenza di accordo, ciascuna parte sostiene le proprie.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2354 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2354 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17913/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Firenze n. 801/2019 depositata il 02/04/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Scioglimento comunione
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 2237/2018 del Tribunale di Firenze che – nel giudizio promosso da NOME COGNOME di scioglimento della comunione legale tra i coniugi COGNOME–COGNOME a far data dal 21/09/2009 (data dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c.) e di divisione dei beni della comunione -ha ritenuto applicabile l’art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall’art. 2 della legge n. 55 del 2015 , trattandosi di modifica che, a tenore dell’art. 3 della stessa legge, si applica ai procedimenti di separazione in corso.
L a Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio dell’appellata, con sentenza n. 801/2019, ha respinto il gravame in ragione dell’a pplicabilità del nuovo secondo comma dell’art. 191 c.c., dato che il procedimento di separazione dei coniugi era in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015, essendo passata in giudicato, nello stesso procedimento, la sola questione relativa allo status dei coniugi, non anche il profilo relativo al regime patrimoniale di questi ultimi. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo di appello e, solo per completezza, ha osservato che la domanda alternativa e subordinata di decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status dei coniugi e non dalla data dell’udienza presidenziale non è domanda nuova, come eccepito dall’appellante, ma costituisce una mera modifica dell ‘iniziale domanda, secondo l’accezione ampia di emendatio libelli accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
A vverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
4 Il 02/01/2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione della controricorrente, sottoscritto dalle parti sostanziali e dai rispettivi difensori.
E questo comporta l’estinzione del giudizio di cassazione .
In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).
L ‘estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all ‘ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all ‘ atto della proposizione dell ‘ impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 2025, nella camera di