Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18848 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 18848 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10977/2023 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME
COGNOME NOMECOGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE ECONOMICHE -ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4112/2022, depositata il 4.11.2022, NRG 1657/2020;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di estinzione;
udito l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha agito nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dell’Ispettorato del Lavoro , esponendo di avere partecipato ad un concorso pubblico indetto nel 2006 per la nomina di ventidue dirigenti, collocandosi al 165° posto della graduatoria.
Successivamente, erano stati assunti dal Ministero altri sessantasei dirigenti e ciò non attraverso lo scorrimento della graduatoria, ma con nomina di esterni ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 o attraverso presunta mobilità di personale transitato dagli albi dei segretari comunali, privo di qualifica dirigenziale.
Il ricorrente, sul presupposto della illegittimità di tali nomine, chiedeva l’accertamento del suo diritto all’assunzione, quale conseguenza dello scorrimento della graduatoria o, in subordine, il risarcimento del danno.
Le domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello della stessa città.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi, cui le parti pubbliche hanno opposto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato rinunciato con nota depositata il 29.4.2025.
Essa è stata comunicata ai controricorrenti.
Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione.
Il ricorrente nella menzionata nota ha asserito che le controparti avevano accettato tale rinuncia ed ha in effetti allegato documento da cui, nel contesto di una definizione bonaria, si può in effetti cogliere l’avvenuta accettazione , né le parti pubbliche hanno obiettato alcunché in proposito.
Ciò esime dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, secondo il disposto dell’art. 391, u.c., c.p.c., le quali dunque restano a carico delle parti che le hanno sostenute o anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro