Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18848 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 18848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10977/2023 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, COGNOME
– ricorrente – contro
MINISTERO DEL RAGIONE_SOCIALE E DELLE POLITICHE ECONOMICHE –RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 4112/2022, depositata il 4.11.2022, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di estinzione;
udito l’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME ha agito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE , esponendo di avere partecipato ad un concorso pubblico indetto nel 2006 per la nomina di ventidue dirigenti, collocandosi al 165° posto RAGIONE_SOCIALE graduatoria.
Successivamente, erano stati assunti dal RAGIONE_SOCIALE altri sessantasei dirigenti e ciò non attraverso lo scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria, ma con nomina di esterni ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 o attraverso presunta mobilità di personale transitato dagli albi dei segretari comunali, privo di qualifica dirigenziale.
Il ricorrente, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE illegittimità di tali nomine, chiedeva l’accertamento del suo diritto all’assunzione, quale conseguenza AVV_NOTAIO scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria o, in subordine, il risarcimento del danno.
Le domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello RAGIONE_SOCIALE stessa città.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi, cui le parti pubbliche hanno opposto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato rinunciato con nota depositata il 29.4.2025.
Essa è stata comunicata ai controricorrenti.
Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione.
Il ricorrente nella menzionata nota ha asserito che le controparti avevano accettato tale rinuncia ed ha in effetti allegato documento da cui, nel contesto di una definizione bonaria, si può in effetti cogliere l’avvenuta accettazione , né le parti pubbliche hanno obiettato alcunché in proposito.
Ciò esime dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, secondo il disposto dell’art. 391, u.c., c.p.c., le quali dunque restano a carico delle parti che le hanno sostenute o anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE