Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20547 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11286/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente, controricorrente a ricorso incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende.
– Controricorrente e ricorrente incidentale e contro
–
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE la rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Distanze
Avverso la sentenza della Corte d ‘ appello dell’Aquila n. 1859/2018 depositata il 04/10/2018.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 20 marzo 2025.
Udito il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato estinto.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d ‘ appello dell ‘ Aquila, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 1859/2018, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la realizzazione di un fabbricato a distanza minore rispetto a quella legale, ha dichiarato che la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato di RAGIONE_SOCIALE ha effetto anche nei confronti di NOME COGNOME, acquirente di una porzione del medesimo fabbricato e, infine, ha regolato le spese dell’intero giudizio.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso nel quale RAGIONE_SOCIALE ha svolto ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi.
Il ricorrente principale ha replicato con controricorso.
3 Il 23/01/2025 gli avvocati delle parti hanno depositato atto (datato 22/01/2025) contenente la rinuncia al ricorso principale, la rinuncia al ricorso incidentale, le reciproche accettazioni dell’altrui rinuncia, sottoscritto da COGNOME, dal suo AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, munito di mandato speciale a tale effetto.
Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).
L ‘estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all ‘ obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all ‘ atto della proposizione dell ‘ impugnazione (v. Cass n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione