Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17563 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24725/2019 R.G. proposto da:
LO GIUDICE NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2210/2018 depositata il 23 ottobre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto del 4 aprile 2006, NOME COGNOME proponeva ricorso contro NOME COGNOME e NOME COGNOME per il rilascio di un appartamento sito in Scicli, assumendone di essere proprietaria esclusiva a seguito dell’acquisto, in uno al defunto marito NOME COGNOME, per atto notarile del 7 ottobre 1981, del terreno sul quale è stato poi edificato l’edificio di cui fa parte detto appartamento e il garage oggetto di causa.
Lo COGNOME e COGNOME si costituivano contestando la domanda e proponendo in subordine domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile oggetto di causa.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 9 ottobre 2014, rigettava le domande proposte da entrambe le parti e compensava integralmente le spese di lite.
-Avverso detta sentenza hanno proposto appello NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ci sono costituiti chiedendo l’accoglimento dell’appello incidentale autonomo dai medesimi svolto, con vittoria di spese.
A seguito di ordinanza della Corte di appello di Catania, si procedeva, in data 9 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla notifica, nei confronti della contumace NOME COGNOME, della comparsa con appello incidentale.
Si è quindi costituita NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, con vittoria di spese.
La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 23 ottobre 2018, ha respinto sia l’ appello principale sia quello incidentale, condannando in solido le parti appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di NOME COGNOME e compensando nel resto le spese.
-La Lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
NOME COGNOME resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che le parti hanno depositato un atto di rinuncia al giudizio, dichiarando di rinunciare alle spese legali, rinunzia accettata (v. atti).
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese (art. 391 u.c. cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda