Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude Definitivamente la Causa
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che pone fine a una controversia legale prima che si giunga a una decisione nel merito. Una delle cause più comuni di estinzione è la rinuncia al ricorso da parte dell’appellante, specialmente quando questa viene accettata dalla controparte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze di questa scelta procedurale, offrendo spunti importanti sulle strategie processuali e sulla gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Compenso alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia sul pagamento di compensi professionali. Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa 35.000 euro nei confronti di una società di servizi per l’attività professionale svolta in un precedente procedimento.
La società si era opposta al decreto ingiuntivo e il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto l’opposizione, riducendo drasticamente la somma dovuta al professionista a circa 8.800 euro e compensando parzialmente le spese processuali.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’avvocato aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, lo stesso professionista ha deciso di fare un passo indietro, presentando una formale rinuncia al ricorso.
La Rinuncia e l’Estinzione del Giudizio
Il punto cruciale della vicenda, che ha portato alla decisione della Suprema Corte, è stato il comportamento della società controricorrente. Quest’ultima, infatti, ha formalmente accettato la rinuncia presentata dall’avvocato. Questo atto di accettazione ha avuto un effetto determinante sull’esito del procedimento.
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia del ricorrente e della conseguente accettazione della controparte, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso senza che i giudici entrassero nel merito dei motivi del ricorso.
Le Motivazioni: Gli Effetti della Rinuncia Accettata
La motivazione della Corte è puramente processuale e si basa su un principio consolidato del diritto. La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, produce l’effetto di estinguere il procedimento.
L’aspetto più significativo, evidenziato nell’ordinanza, riguarda la statuizione sulle spese legali. La Corte chiarisce che l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente la esonera dal dover decidere sulla ripartizione delle spese di giudizio. In altre parole, poiché la chiusura del processo è avvenuta con il consenso di entrambe le parti, non vi è una parte ‘soccombente’ nel giudizio di Cassazione e, pertanto, non si procede alla condanna alle spese.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza ribadisce l’importanza strategica della rinuncia al ricorso come strumento per porre fine a una lite. Per la parte che rinuncia, può rappresentare un modo per evitare un esito potenzialmente sfavorevole e ulteriori costi. Per la parte che accetta la rinuncia, l’accordo sulla chiusura del processo evita l’incertezza di una decisione finale e, come in questo caso, la necessità di affrontare una pronuncia sulle spese di lite. La decisione evidenzia come l’estinzione del giudizio per rinuncia accettata sia una soluzione consensuale che chiude definitivamente la controversia a livello processuale, lasciando immutata la decisione impugnata.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia porta all’estinzione del giudizio, ovvero alla sua chiusura definitiva senza una decisione nel merito dei motivi del ricorso.
Se la rinuncia viene accettata, chi paga le spese legali del giudizio di Cassazione?
Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, l’accettazione della rinuncia da parte della controparte esonera la Corte dal decidere sulla ripartizione delle spese. Di conseguenza, non vi è una condanna alle spese per questa fase del processo.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché il ricorrente ha formalmente rinunciato al proprio ricorso e la controparte ha accettato tale rinuncia, determinando così la fine del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32975 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32975 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17394/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in BARIINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso l’ordinanza n. 5722/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 30/05/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Con atto di citazione la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3329/2021 emesso dal Tribunale di Bari con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 34.783,37 a titolo di compenso professionale, interessi maturati ed esborso per il parere rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE, per l’attività svolta come patrocinatore nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Bari . L’ingiungente resistette.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 702 ter cod. proc. civ. e 14 d. lgs. n. 150/2011, accolse parzialmente l’opposizione riducendo l’entità RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria ad euro 8.815,00 e compensò le spese processuali ex art 92 cod. proc. civ. nella misura di 1/2.
l’AVV_NOTAIO ricorreva sulla base di sei motivi e RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controricorrente.
La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME