Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18272 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26669/2020 R.G. proposto da: CONDOMINIO INDIRIZZO NAPOLI, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2191/2020 depositata il 19/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME chiesero al Tribunale di Napoli la condanna del Condominio di INDIRIZZO in Napoli, nonché dei singoli condomini COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME e COGNOME, al pagamento dell’indennità prevista per l’esercizio di una servitù di passaggio. Tale servitù era stata costituita a favore dell’allora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con atto AVV_NOTAIO il 28 gennaio 1959 e poi rideterminata con scrittura privata del 28 dicembre 1994.
All’esito dell’ istruttoria, il giudice adito accolse la domanda, liquidando a favore degli attori il complessivo importo di € 118.242,13, comprensivo di annualità ed interessi maturati dal 1996 alla proposizione della domanda.
La predetta decisione era impugnata dai soccombenti e, nella resistenza delle controparti, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2191 del 19 giugno 2020 accoglieva il gravame, limitatamente alla disposta condanna solidale dei condomini COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, che rendeva parziaria, in rapporto alla rispettiva quota di partecipazione millesimale al condominio. Respingeva nel resto.
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione il Condominio di INDIRIZZO, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, sulla scorta di quattro motivi.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi della madre NOME COGNOME.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Con il secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 102, 307 e 370 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
La quarta doglianza s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente respinto l’eccezione di nullità delle scritture del 1994, formulata sul presupposto che l’amministratore del condominio non fosse legittimato alla sottoscrizione di un negozio contenente impegni pecuniari a carico dei titolari della servitù di passaggio.
Rileva preliminarmente la Corte che i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso. A loro volta, con atto del 2 maggio 2024, i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia avversaria e di rinunciare al controricorso.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cpc senza alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 28 maggio 2024
Il Presidente NOME COGNOME