Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25317/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 162/2022, depositata il 19/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Lanciano, NOME COGNOME, per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni conseguenti ad un post offensivo, da quest’ultimo pubblicato sulla pagina Facebook del quotidiano ‘La RAGIONE_SOCIALE‘ in risposta al suo commento a una notizia relativa all’aggressione subita da un cittadino senegalese a Partinico.
Il Giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo non sufficientemente provata l’ascrivibilità del post ‘incriminato’ al sig. COGNOME.
Il Tribunale di Lanciano rigettò l’appello, sul presupposto che, anche a volerla ritenere lesiva dell’onore del COGNOME, l’affermazione in discorso doveva ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica (‘sarcastica e vernacolare’) da parte del COGNOME, il quale, peraltro, poteva ritenersi avere reagito alla ‘provocazione’ del primo, ai sensi dell’art. 599, comma 2, c.p..
Contro questa decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.
Ha depositato controricorso NOME COGNOME.
In data 7 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione da parte del controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla rinuncia e alla conseguente accettazione consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza alcun provvedimento in ordine alle spese.
Non sussistono i presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.