Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20232 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23961/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME. NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso la seconda, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di soggetto liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80207790587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE , domiciliataria ex lege in Roma negli uffici di INDIRIZZO
contro
ricorrente
OGGETTO:
contratto d’opera professionale
RG. 23961/2020
P.U. 6-6-2024
avverso la sentenza n. 3108/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma depositata in data 8-5-2019, udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 6-62024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
sentito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso
RILEVATO CHE:
1.La sentenza n. 3108/2019 depositata in data 8-5-2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l e domande di revocazione, proposte in cause riunite, da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 572/2017 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte d’appello, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 285/2011 del Tribunale di Roma e aveva parzialmente accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo l’attore aveva sostenuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4 cod. proc. civ. che la sentenza n. 572 /2017 era l’effetto di errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, per avere erroneamente ritenuto la Corte d’appello che dovesse essere remunerata solo una parcella, negando il compenso per le ulteriori successive quattordici parcelle, in relazione all’attività svolta dall’AVV_NOTAIO nel giudizio di appello quale difensore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE. La sentenza ha escluso si vertesse nell’ambito di errore revocatorio, in quanto la Corte d’appello aveva considerato che il processo era unico e quindi poteva sussistere error in iudicando ma non errore di fatto.
Con il secondo motivo l’attore aveva lamentato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 5 cod. proc. civ. la ‘denegata remunerazione’ RAGIONE_SOCIALEa parcella 179 relativa a prestazioni rese in giudizi conclusi prima RAGIONE_SOCIALEa revoca del
mandato, stante la presenza di ‘contrari giudicati panprocessuali’. La sentenza ha escluso che si vertesse nell’ambito di errore revocatorio, in quanto l’eccezione di giudicato era stata sollevata e la Corte d’appello aveva pronunciato sulla stessa, rigettandola.
Con i motivi dal terzo all’ottavo l’attore aveva lamentato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa dichiarazione di inammissibilità degli appelli di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, nonostante i giudicati in tal senso espressi in una serie di sentenze; la sentenza impugnata ha escluso che si vertesse in ipotesi di errore di fatto.
Con il nono motivo l’attore aveva lamentato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 5 cod. proc. civ. l’omessa pronuncia sul giudicato relativo alla spettanza dei danni addizionali ex art. 1224 co.2 cod. civ. e la sentenza ha rilevato che la sentenza n. 572/2017 si era pronunciata sul punto.
Infine la sentenza ha escluso che ricorressero anche i presupposti RAGIONE_SOCIALEa revocazione dedotta ex art. 395 n.1 cod. proc. civ. per dolo RAGIONE_SOCIALEa controparte, consistito nell’avere RAGIONE_SOCIALE taciuto che RAGIONE_SOCIALE avesse ricoperto il ruolo di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE dal 16-2006, in quanto senza tale artificio il giudicante non sarebbe stato tratto in inganno e non avrebbe ritenuto la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE all’impugnazione. La sentenza ha escluso che fosse stata posta in essere attività fraudolenta volta a sviare la difesa avversaria.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza per la dichiarata stipula RAGIONE_SOCIALEa convenzione e sua integrazione con la ‘liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘E.N.C.C.’ invece intercorse con la Ragioneria RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE‘; lamenta che a pag. 18 la sentenza abbia dichiarato che la pattuizione dei compensi era ‘intercorsa con la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.N.C.RAGIONE_SOCIALE.’, in quanto l’affermazione è contraria al vero, perché la convenzione di patrocinio
19-9-2000 e la sua integrazione 18-3-2002 erano intercorse con la Ragioneria AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALE‘assunta inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione per omesso esame e omessa pronuncia in ordine all’incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 572/17 con le ulteriori 9 sentenze del Tribunale di Roma inserite nella revocazione”; il ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso di esaminare e di pronunciarsi sulle sentenze del Tribunale di Roma indicate nel quarto motivo di revocazione, emesse dal 2009 al 2011 e di cui ai documenti da 18 a 22, da 27 a 29 e 32, in quanto dette sentenze non erano state introdotte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 572/17 e quindi non avevano costituito oggetto di valutazione da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa.
2.3.Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ valenza panprocessuale RAGIONE_SOCIALEe azionate sentenze e ordinanze ai sensi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte’ e con esso il ricorrente ha sostenuto che tutte le sentenze del Tribunale di Roma con le quali si nega la vigenza tra le parti RAGIONE_SOCIALEa convenzione e RAGIONE_SOCIALEa sua integrazione abbiano valenza panprocessuale per tutte le controversie relative al medesimo contratto di patrocinio.
2.4.Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 395 n. 5 e 112 c.p.c. per l’omesso esame e l’omessa pronuncia in ordine all’incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 572 /17 con le 9 sentenze del Tribunale di Roma’ e ha evidenziato che, RAGIONE_SOCIALEe nove sentenze di cui al motivo, due hanno statuizioni incompatibili con quelle di cui alla sentenza revocanda, con riferimento al mancato subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE e alla sua carenza di legittimazione e con riferimento alla sostituzione RAGIONE_SOCIALEe convenzioni con il D.M. 585/1994 per la determinazione dei compensi già dal recesso/revoca del mandato.
2.5.Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n.5 e 112 per l’omesso esame e omessa pronuncia in ordine alla incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 572/17 con le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello n. 7605/17, 4288/17 e 1837/17′ e ha sostenuto che a sua volta sono insorti i giudicati sulla non applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge 14/09 alla Convenzione e integrazione, alla carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, alla sostituzione dei contratti con il D.M. 585/1994 per le previsioni retributive e alla carenza di legittimazione del MEF per le domande ex lege 14/09.
2.6.Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 5 e 112 c.p.c. per l’omesso esame e omessa pronuncia in ordine alla incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 572/17 con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello n. 1774/13 e con l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione 14183/19 Rv. 614181′; rileva che Cass. 14183/2019 ha dichiarato la definitiva sostituzione del D.M. 585/94 alla convenzione e alla sua integrazione già dal recesso/revoca dal contratto e ha sancito anche la carenza di legittimazion e RAGIONE_SOCIALE‘E.N.C.C./RAGIONE_SOCIALE ex lege 14/09 e del RAGIONE_SOCIALE per le domande ex lege 14/09.
2.7.Con il settimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 5 e 112 c.p.c. per l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 572/17 sancita dalla Corte di appello con la propria ordinanza n. 3613/20′; rileva che in questa ordinanza n. 3613/2020 è stata dichiarata la legittimazione del MEF, è stata esclusa la limitazione di responsabilità del MEF e quindi sostiene che ciò confermi l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
3.Il RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante di RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con distinti controricorsi.
4.In data 7-4-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel
senso di dichiararne l’inammissibilità e l’AVV_NOTAIO in proprio ha chiesto che fosse revocata la proposta, in quanto era già stata disposta con decreto presidenziale la trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALEa causa con la causa n. 21828/17, avente a oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n.572/2017 revocanda .
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 6-6-2024, per la quale è stata fissata la trattazione anche RAGIONE_SOCIALEa causa n. 21828/17, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con le sue conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria.
In data 29-5-2024 il ricorrente ha depositato atto con il quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate, notificato alle controparti. Nella stessa data 29-5-2024 ha depositato dichiarazione di accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE e in data 31-5-2024 ha depositato atto di adesione alla rinuncia con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese anche il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché i controricorrenti hanno ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione